Art. 6 Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018 1. Le imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 10. 2. La Regione Puglia puo' conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.