Art. 6 
 
    Gelate nella Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018 
 
  1. Le imprese agricole ubicate nei territori della  Regione  Puglia
che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi  dal  26
febbraio al 1° marzo 2018,  e  che  non  hanno  sottoscritto  polizze
assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo
1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.
102, possono  accedere  agli  interventi  previsti  per  favorire  la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui  all'articolo  5
del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite  della  dotazione
ordinaria finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  come
rifinanziato ai sensi dell'articolo 10. 
  2. La Regione Puglia puo' conseguentemente deliberare  la  proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi  di  cui  al  comma  1
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.