Art. 7 
 
    Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario 
 
  1. Dopo l'articolo 4  del  decreto-legge  5  maggio  2015,  n.  51,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  e'
inserito il seguente: 
  «Art.  4-bis  (Misure  a  sostegno  delle   imprese   del   settore
olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione
del settore olivicolo-oleario, considerate le particolari  criticita'
produttive e la necessita' di recupero e rilancio della produttivita'
e  della  competitivita',  in  crisi  anche  a  causa  degli   eventi
atmosferici  avversi  e  delle  infezioni  di  organismi  nocivi   ai
vegetali, e' riconosciuto, nel  limite  complessivo  di  spesa  di  5
milioni di  euro  per  l'anno  2019,  un  contributo  destinato  alla
copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per  gli  interessi
dovuti per l'anno 2019 sui  mutui  bancari  contratti  dalle  imprese
entro la data del 31 dicembre 2018. 
  2. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  concesso  in  identico
ammontare ad ogni singolo  produttore,  nel  rispetto  dei  massimali
stabiliti dai regolamenti (UE) n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis. 
  3. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della  missione
"Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  per
le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.». 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari forestali e del  turismo,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso  1,  e
per la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonche' i
relativi casi di revoca e decadenza.