Art. 8 
 
Norme per il contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie 
 
  1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  dopo  l'articolo
18, e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Misure di contrasto della  Xylella  fastidiosa  e  di
altre fitopatie). -  1.  Al  fine  di  proteggere  l'agricoltura,  il
territorio, le  foreste,  il  paesaggio  e  i  beni  culturali  dalla
diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie
ufficiali e ogni altra attivita' ad esse connessa,  ivi  compresa  la
distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, sono attuate
in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri
di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione
(UE) 2015/789 della Commissione, del 18  maggio  2015,  e  di  quelli
indicati nei provvedimenti  di  emergenza  fitosanitaria.  Le  piante
monumentali presenti nelle zone di cui all'articolo 4 della  predetta
decisione  non  sono  rimosse  se  non  e'  accertata   la   presenza
dell'infezione, fermo restando il  rispetto  delle  ulteriori  misure
stabilite dalla medesima decisione. 
  2. Nei casi di misure fitosanitarie derivanti da  provvedimenti  di
emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per  territorio  attuano
tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la  possibile
diffusione di una malattia, ivi compresa la distruzione delle  piante
contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti,  sui
macchinari o su quant'altro possa essere  veicolo  di  diffusione  di
organismi nocivi. A  tale  fine,  gli  ispettori  fitosanitari  e  il
personale  di  supporto,  muniti  di  autorizzazione   del   servizio
fitosanitario, previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima
della verifica, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali  e  i
prodotti vegetali, di cui all'articolo 2  del  presente  decreto,  in
qualsiasi fase della catena di produzione e  di  commercializzazione,
nonche' ai mezzi utilizzati per il  loro  trasporto  e  ai  magazzini
doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza  nazionale
ed internazionale. 
  3. Il proprietario, il  conduttore  o  il  detentore,  a  qualsiasi
titolo,  di  terreni  sui  quali  insistono  piante  infettate  dagli
organismi nocivi di  cui  al  comma  1  che,  quando  l'infezione  e'
conosciuta o manifesta omette di farne tempestiva denuncia ai Servizi
fitosanitari competenti per  territorio  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. 
  4. I medesimi soggetti di  cui  al  comma  3,  in  caso  di  omessa
esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette dagli
organismi nocivi di cui al comma  1,  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  da  euro  516  a  euro   30.000   e   gli   ispettori
fitosanitari,  coadiuvati  dal  personale  di  supporto,  muniti   di
autorizzazione del servizio fitosanitario, procedono all'estirpazione
coattiva  delle  piante  stesse.  Chiunque  impedisce  l'estirpazione
coattiva delle piante e' soggetto  alla  sanzione  di  cui  al  primo
periodo aumentata fino al doppio. 
  5. In caso di irreperibilita' dei proprietari, dei conduttori o dei
detentori a qualsiasi titolo dei terreni sui quali  insistono  piante
infette dagli organismi nocivi di cui  al  presente  articolo  ovvero
nell'ipotesi in cui questi rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli
ispettori  fitosanitari  ed  il  personale  di  supporto  muniti   di
autorizzazione del servizio fitosanitario, per l'esercizio delle loro
attribuzioni, accedono comunque a detti fondi al fine di  attuare  le
misure fitosanitarie di urgenza di cui al comma 2.  A  tale  scopo  i
servizi fitosanitari competenti per territorio possono richiedere  al
prefetto l'ausilio della forza pubblica. 
  6. All'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente  articolo  si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente.». 
  2. Il comma 661 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' abrogato. 
  3. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, dopo la lettera c-bis), e' aggiunta la  seguente:  «c-ter)  i
piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria adottati
dal Servizio fitosanitario nazionale che danno applicazione a  misure
fitosanitarie di emergenza.».