Art. 11
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati
o distrutti
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi, concessi sulla base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni per la concessione
del beneficio, sono finalizzati a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare
e assoggettare a trasformazione urbana gli immobili di edilizia
privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e
commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati,
compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino,
per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile
in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2016, n.
477;
b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire, gli immobili
"di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per tali immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi
conseguendo il massimo livello di sicurezza compatibile con le
concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita'
culturale del bene stesso.