Art. 12 
 
     Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi 
 
  1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai
soggetti legittimati di cui all'articolo 10, comma 2,  ai  comuni  di
cui all'allegato 1 unitamente alla richiesta del  titolo  abilitativo
necessario in relazione alla  tipologia  dell'intervento  progettato.
Alla   domanda   sono   obbligatoriamente   allegati,   oltre    alla
documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio: 
    a) la relazione tecnica  asseverata  a  firma  di  professionista
abilitato e  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo  17,
attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti
agli eventi sismici, a cui si allega  l'eventuale  scheda  AeDES,  se
disponibile o l'ordinanza di sgombero; 
    b) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione delle
attivita' di  demolizione,  ricostruzione  e  riparazione  necessarie
nonche' degli interventi di miglioramento sismico previsti,  riferiti
all'immobile  nel  suo  complesso,  corredati  da   computo   metrico
estimativo da cui risulti l'entita' del contributo richiesto; 
    c)  l'indicazione  dell'impresa  affidataria  dei   lavori,   con
allegata documentazione relativa alla sua iscrizione nell'Anagrafe di
cui all'articolo 16 e al rispetto della normativa vigente in  materia
di antimafia. 
  2. All'esito dell'istruttoria relativa agli interventi richiesti  a
norma   della   vigente   legislazione,   il   comune   rilascia   il
corrispondente titolo edilizio. 
  3. I comuni di cui all'allegato 1, dopo aver acquisito e verificato
la documentazione di  cui  al  comma  1,  trasmettono  la  stessa  al
Commissario competente. 
  4.  Il  Commissario  competente  o  un  suo  delegato  concede   il
contributo con decreto nella misura accertata e ritenuta  congrua.  I
contributi sono erogati, a valere sulle  risorse  delle  contabilita'
speciali di cui all'articolo 8, sulla base di  stati  di  avanzamento
lavori  relativi  all'esecuzione  dei  lavori,  alle  prestazioni  di
servizi e alle acquisizioni di beni  necessari  all'esecuzione  degli
interventi ammessi a contributo. 
  5. Ciascun Commissario procede  con  cadenza  mensile,  avvalendosi
della collaborazione  dei  Provveditorati  Opere  Pubbliche  o  degli
uffici  regionali  territorialmente  competenti,  nell'ambito   delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  a
verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato  adottato
il decreto  di  concessione  dei  contributi  a  norma  del  presente
articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari  ad  almeno
il 10 per cento dei  contributi  complessivamente  concessi.  Qualora
dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati  concessi
in carenza dei  necessari  presupposti,  ovvero  che  gli  interventi
eseguiti non corrispondono a quelli per i quali e' stato concesso  il
contributo, il Commissario dispone l'annullamento o la revoca,  anche
parziale, del decreto di concessione  dei  contributi  e  provvede  a
richiedere  la  restituzione  delle  eventuali  somme   indebitamente
percepite. 
  6. Con atti adottati  ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono
definiti modalita' e termini per la presentazione  delle  domande  di
concessione  dei  contributi  e  per  l'istruttoria  delle   relative
pratiche, anche prevedendo la dematerializzazione con  l'utilizzo  di
piattaforme informatiche. 
  7. Nel caso in cui, sul bene oggetto di  richiesta  di  contributo,
sia pendente  una  domanda  di  sanatoria,  il  procedimento  per  la
concessione dei contributi e' sospeso  nelle  more  dell'esame  delle
istanze di sanatoria e l'erogazione  dei  contributi  e'  subordinata
all'accoglimento di detta istanza.