Art. 13
Ricostruzione pubblica
1. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e'
disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, per la demolizione
e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici
pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, per gli interventi volti ad
assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, e delle
infrastrutture, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi
del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere
di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera
sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di
cui all'allegato 1, attraverso la concessione di contributi per la
realizzazione degli interventi individuati a seguito della
ricognizione dei fabbisogni effettuata dal Commissario competente ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi
di cui al comma 1, con atti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma
2, si provvede a:
a) predisporre e approvare un piano degli edifici pubblici di cui
al comma 1, delle chiese e degli edifici di culto di proprieta' di
enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che quantifica il danno e
ne prevede il finanziamento nel limite delle risorse disponibili in
contabilita' speciale di cui all'articolo 8;
b) predisporre e approvare un piano di interventi finalizzati ad
assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture a valere sulle risorse disponibili nelle contabilita'
speciali di cui all'articolo 8;
c) predisporre e approvare un piano dei beni culturali, che
quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento nei limiti delle
risorse disponibili in contabilita' speciale di cui all'articolo 8. I
piani sono predisposti sentito il Ministero per i beni e le attivita'
culturali ovvero il competente Assessorato della Regione Siciliana;
d) predisporre ed approvare un piano di interventi sulle aree
interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico, con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture, sentito il Commissario per il dissesto idrogeologico
e nei limiti delle risorse disponibili nelle contabilita' speciali di
cui all'articolo 8.
3. In sede di approvazione dei piani di cui al comma 2 ovvero con
apposito atto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, i
Commissari individuano, con specifica motivazione, gli interventi,
inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai
fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi. La
realizzazione degli interventi di cui al primo periodo costituisce
presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo
63, comma 1, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da
parte del Commissario si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione,
l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione
dell'appalto, e' rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad
almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe di cui
all'articolo 16. In mancanza di un numero sufficiente di operatori
economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere
rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi
tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi
dell'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n.
190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe
antimafia di cui al citato articolo 16. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'articolo 77 del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
4. Le regioni territorialmente competenti nonche' gli enti locali
delle medesime regioni, ove a tali fini da esse individuati, previa
specifica intesa, procedono all'espletamento delle procedure di gara
relativamente agli immobili di loro proprieta', nei limiti delle
risorse disponibili e previa approvazione da parte dei Commissari
straordinari, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8.
5. I Commissari straordinari provvedono, con oneri a carico delle
risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 8 e nei
limiti delle risorse disponibili, alla diretta attuazione degli
interventi relativi agli edifici pubblici di proprieta' statale,
ripristinabili con miglioramento sismico.
6. Sulla base delle priorita' stabilite dai Commissari e in
coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni
culturali di cui al comma 2, lettere a) e c), i soggetti attuatori di
cui all'articolo 14, comma 1, oppure i comuni interessati provvedono
a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario.
7. Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, per la predisposizione dei progetti e per
l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione
urbanistica, in conformita' agli indirizzi definiti dal Commissario,
i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo possono procedere
all'affidamento di incarichi ad uno o piu' degli operatori economici
indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del
2016. L'affidamento degli incarichi di cui al primo periodo e'
consentito esclusivamente in caso di indisponibilita' di personale in
possesso della necessaria professionalita'.
8. I Commissari straordinari, previo esame dei progetti presentati
dai soggetti di cui al comma 6 e verifica della congruita' economica
degli stessi, approvano definitivamente i progetti esecutivi e
adottano il decreto di concessione del contributo.
9. I contributi di cui al presente articolo, nonche' le spese per
l'assistenza alla popolazione sono erogati in via diretta.
10. Il monitoraggio dei finanziamenti di cui al presente articolo
avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.