Art. 15 
 
                  Contributi ai privati per i beni 
                         mobili danneggiati 
 
  1. In caso di distruzione o danneggiamento  grave  di  beni  mobili
presenti nelle unita' immobiliari distrutte  o  danneggiate  a  causa
degli eventi  sismici  e  di  beni  mobili  registrati,  puo'  essere
assegnato un contributo secondo modalita' e criteri da  definire  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, nei  limiti
delle  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale   di   cui
all'articolo 8, anche in relazione al limite massimo  del  contributo
per ciascuna famiglia  anagrafica  residente  come  risultante  dallo
stato di famiglia alla data degli eventi. In ogni caso,  per  i  beni
mobili  non  registrati  puo'  essere  concesso  solo  un  contributo
forfettario. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e  nel
rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo
50.