Art. 16 Legalita' e trasparenza 1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'allegato 1, i Commissari si avvalgono della Struttura e dell'Anagrafe di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo. 2. Agli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, in relazione agli eventi di cui al presente Capo e in prosecuzione del conseguimento delle attivita' di cui al comma 1, per gli anni 2019 e 2020 si provvede per euro 500 mila annui con le risorse della contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e per euro 500 mila annui con le risorse della contabilita' speciale intestata al Commissario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Citta' metropolitana di Catania di cui all'articolo 8 del presente decreto, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Agli atti di competenza dei Commissari straordinari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge n. 189 del 2016.