Art. 17 
 
Qualificazione  degli  operatori  economici  per  l'affidamento   dei
               servizi di architettura e di ingegneria 
 
  1. Gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori  per  la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli  immobili  danneggiati
dagli eventi sismici possono essere affidati dai privati ai  soggetti
di cui all'articolo 46 del codice dei contratti pubblici  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in  possesso  di
adeguati livelli di affidabilita' e professionalita'  e  non  abbiano
commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale  ostative
al rilascio del Documento unico di regolarita' contributiva (DURC). 
  2. In ogni caso, il direttore dei lavori  non  deve  ricoprire  ne'
aver  ricoperto  negli  ultimi  tre  anni  le  funzioni,  di   legale
rappresentante,  titolare,  socio  ovvero  direttore  tecnico,  nelle
imprese invitate a partecipare alla selezione per  l'affidamento  dei
lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne' avere
in corso o aver avuto negli ultimi tre anni rapporti di coniugio,  di
parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente  rilevanti  ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20  maggio  2016,
n. 76, con il titolare o con chi  riveste  cariche  societarie  nelle
stesse. A  tale  fine,  il  direttore  dei  lavori  produce  apposita
autocertificazione al committente trasmettendone  altresi'  copia  al
Commissario. I  Commissari  possono  effettuare  controlli,  anche  a
campione, in ordine alla veridicita' di quanto dichiarato. 
  3.  Il  contributo  massimo,  a  carico  dei  Commissari,  che   vi
provvedono nei limiti delle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 8, per tutte le attivita' tecniche poste
in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura del
10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i  lavori  di
importo inferiore a 500.000 euro, al netto dell'IVA e dei  versamenti
previdenziali. Per i lavori di importo superiore a 2 milioni di euro,
il contributo massimo e' pari al 7,5  per  cento.  Con  provvedimenti
adottati ai sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  sono  individuati  i
criteri e le modalita' di  erogazione  del  contributo  previsto  dal
primo  e  dal  secondo  periodo,  assicurando  una  graduazione   del
contributo che tenga conto della tipologia della prestazione  tecnica
richiesta agli operatori economici e dell'importo dei lavori;  con  i
medesimi  provvedimenti  puo'  essere  riconosciuto   un   contributo
aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche,  nella
misura massima del 2,5 per  cento,  di  cui  lo  0,5  per  cento  per
l'analisi di  risposta  sismica  locale,  al  netto  dell'IVA  e  dei
versamenti previdenziali. 
  4. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di  competenza
delle diocesi e del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7,  comma  2,  sono
fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che
ciascuno  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1   puo'   assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata  dai
medesimi. 
  5. L'affidamento degli incarichi di progettazione  dei  servizi  di
architettura  e  ingegneria  ed   altri   servizi   tecnici   e   per
l'elaborazione  degli  atti  di   pianificazione   e   programmazione
urbanistica in conformita' agli indirizzi  definita  dal  Commissario
straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo  35
del decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  avviene  mediante
procedure negoziate previa consultazione, ove  esistenti,  di  almeno
dieci professionisti, utilizzando il criterio di  aggiudicazione  del
minor prezzo con le modalita' previste  dall'articolo  97,  commi  2,
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  6.  Agli  oneri  derivanti  dall'affidamento  degli  incarichi   di
progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23,  comma  11,  del
codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del
2016, si provvede con le risorse delle contabilita' speciali  di  cui
all'articolo 8 del presente decreto.