Art. 11
Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del
Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del
Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma
di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma
restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi
definiti da ciascuna regione e Provincia autonoma di Trento e di
Bolzano e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale, non puo' superare il valore della spesa sostenuta
nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se
superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono
incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al
5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto
all'esercizio precedente. Tale importo include le risorse per il
trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito
dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n.
75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio
al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa
del 5 per cento e' subordinato all'adozione di una metodologia per la
determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516,
lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Ai fini del comma 1, la spesa e' considerata, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per il personale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato, di
collaborazione coordinata e continuativa e di personale che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni. La predetta spesa e' considerata al netto degli oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro
successivi all'anno 2004, per personale a carico di finanziamenti
comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e
ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo
accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero
dell'economia e delle finanze, possono ulteriormente incrementare i
limiti di spesa di cui al comma 1, di un ammontare non superiore alla
riduzione strutturale della spesa gia' sostenuta per servizi sanitari
esternalizzati prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto
dal presente articolo. Le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano indirizzano e coordinano la spesa dei propri enti del
servizio sanitario in conformita' a quanto e' previsto dal comma 1.
5. In deroga all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016,
n. 171, nelle more della revisione dei requisiti per l'iscrizione nel
relativo elenco e comunque non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, i direttori generali degli Istituti
zooprofilattici sperimentali sono nominati ai sensi dell'articolo 11,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.