Art. 12
Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di
medicina generale
1. Per consentire agli atenei una migliore organizzazione degli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di
medico-chirurgo, il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca del 9 maggio 2018, n. 58, decorre dalla sessione di esame del
mese di luglio 2021. Alle prove di esame relative agli anni 2019 e
2020 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.
2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, dopo le parole «medici» sono inserite le seguenti: «e medici
veterinari».
3. Fino al 31 dicembre 2021 i laureati in medicina e chirurgia
abilitati all'esercizio professionale e gia' risultati idonei al
concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica
in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle
funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per
almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni
antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione
specifica in medicina generale, accedono al predetto corso, tramite
graduatoria riservata, senza borsa di studio. Accedono in via
prioritaria all'iscrizione al corso coloro che risultino avere il
maggior punteggio per anzianita' di servizio maturata nello
svolgimento dei suddetti incarichi convenzionali, attribuito sulla
base dei criteri previsti dall'accordo collettivo nazionale vigente
per il calcolo del punteggio di anzianita' di servizio. I medici gia'
iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono
interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in
via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Il
numero massimo di candidati ammessi al corso e' determinato entro i
limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli
oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di
organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale
fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019,
in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso
2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col
vincolo di pari importo delle disponibilita' finanziarie ordinarie
destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo
Stato, con ripartizione tra le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano sulla base delle effettive carenze dei medici di
medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di
incarichi pubblicati e rimasti vacanti.
4. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole «corso di
rispettiva frequenza» sono inserite le seguenti: «fatti salvi i
periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6 del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,»;
b) al comma 2, le parole «possono prevedere limitazioni del
massimale degli assistiti in carico, ovvero organizzare i corsi a
tempo parziale, prevedendo» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedono limitazioni del massimale degli assistiti in carico o del
monte ore settimanale da definire nell'ambito dell'accordo collettivo
nazionale, e possono organizzare i corsi anche a tempo parziale,
garantendo».
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, dopo le parole «diploma di
formazione specifica in medicina generale» sono aggiunte le seguenti:
«o l'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina
generale»;
b) all'articolo 24, comma 3, sono abrogate le lettere d) ed e).
6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b-quinquies) dopo le parole «sulla base di accordi
regionali e aziendali» sono aggiunte le seguenti: «, potendo
prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad
ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli
organizzativi multi professionali nei quali e' prevista la presenza
oltre che del collaboratore di studio, anche di personale
infermieristico, senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica»;
b) dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente: «m-quater) fermo
restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalita' e
forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinche'
sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico
nonche' specifiche misure conseguenti alla eventuale rinuncia agli
incarichi assegnati.».