Art. 19 
 
       Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa 
 
  1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui  all'articolo  1,
comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2019. 
  2. Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, viene accantonato a copertura  del  rischio  un  importo  non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 50.