Art. 20 
 
                Modifiche alla misura Nuova Sabatini 
 
  1. All'articolo  2,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole «2  milioni  di  euro»  sono  sostituite
dalle parole «4 milioni di euro»; 
    b)  al  comma  4,  dopo  le  parole  «L'erogazione  del  predetto
contributo e' effettuata» sono inserite  le  seguenti:  «,sulla  base
delle  dichiarazioni  prodotte   dalle   imprese   in   merito   alla
realizzazione dell'investimento,» e,  dopo  il  secondo  periodo,  e'
aggiunto il seguente:  «In  caso  di  finanziamento  di  importo  non
superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in  un'unica
soluzione.».