Art. 26 
 
Agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la
riconversione  dei  processi  produttivi  nell'ambito   dell'economia
                              circolare 
 
  1. Al fine di favorire la transizione  delle  attivita'  economiche
verso  un   modello   di   economia   circolare,   finalizzata   alla
riconversione produttiva del tessuto  industriale,  con  decreto  del
Ministero dello  sviluppo  economico,  previa  intesa  in  Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le  procedure
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie,  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e
25 del regolamento (UE) 651/2014  della  Commissione  del  17  giugno
2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad  un
uso piu' efficiente e sostenibile delle risorse. 
  2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui  al  comma  1,  le
imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione  della
domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte nel Registro  delle  imprese  e  risultare  in
regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo  comma,  primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581; 
    b) operare in via prevalente nel settore manifatturiero ovvero in
quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; 
    c) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare  progetti  anche
congiuntamente tra loro o  con  organismi  di  ricerca,  fino  ad  un
massimo di tre  soggetti  co-proponenti.  In  tali  casi  i  progetti
congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento
del  contratto  di  rete   o   ad   altre   forme   contrattuali   di
collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e
l'accordo di partenariato. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al comma 1,
i progetti di ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere realizzati nell'ambito di  una  o  piu'  unita'  locali
ubicate nel territorio nazionale; 
    b) prevedere, anche in deroga agli importi  minimi  previsti  per
l'utilizzo delle risorse di cui al comma 6, lettera b), spese e costi
ammissibili non inferiori a euro 500 mila e non superiori  a  euro  2
milioni; 
    c) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi; 
    d)  prevedere  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,  strettamente
connesse  tra  di  loro  in  relazione  all'obiettivo  previsto   dal
progetto, finalizzate alla riconversione produttiva  delle  attivita'
economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi  o
servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi  o  servizi
esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti
fondamentali Key Enabling Technologies (KETs), relative a: 
      1) innovazioni di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo
efficiente delle  risorse  e  di  trattamento  e  trasformazione  dei
rifiuti, compreso il riuso dei materiali  in  un'ottica  di  economia
circolare  o  a  «rifiuto  zero»  e  di   compatibilita'   ambientale
(innovazioni eco-compatibili); 
      2)  progettazione  e  sperimentazione  prototipale  di  modelli
tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento  dei  percorsi  di
simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la  definizione  di  un
approccio sistemico alla riduzione,  riciclo  e  riuso  degli  scarti
alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e
al riciclo delle materie prime; 
      3) sistemi, strumenti  e  metodologie  per  lo  sviluppo  delle
tecnologie per la  fornitura,  l'uso  razionale  e  la  sanificazione
dell'acqua; 
      4) strumenti tecnologici innovativi in grado  di  aumentare  il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo; 
      5) sperimentazione di nuovi modelli di  packaging  intelligente
(smart  packaging)  che  prevedano  anche  l'utilizzo  di   materiali
recuperati; 
  5. Le agevolazioni di cui al  comma  1  sono  concesse  secondo  le
seguenti modalita': 
      a) finanziamento agevolato per una percentuale  nominale  delle
spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento; 
      b) contributo diretto alla spesa fino al  20  per  cento  delle
spese e dei costi ammissibili. 
  6. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  delle
agevolazioni di cui al comma 1 ammontano complessivamente a euro  140
milioni di cui: 
    a) 40 milioni per la concessione delle agevolazioni  nella  forma
del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilita'  per
il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di  cui  all'articolo
1, comma 6,  della  legge  27  dicembre  2013,  147,  ferma  restando
l'applicazione dell'articolo 1, comma 703, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190; 
    b) 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella  forma
del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FRI)  di
cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004  n.  311,
utilizzando le risorse di cui all'articolo 30  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 134.