Art. 27 
 
               Societa' di investimento semplice - SIS 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo la lettera i-ter) e' inserita la seguente: 
    «i-quater)  societa'  di  investimento  semplice  (SiS):  il  FIA
italiano, riservato a investitori professionali, costituito in  forma
di Sicaf che  gestisce  direttamente  il  proprio  patrimonio  e  che
rispetta tutte le seguenti condizioni: 
      1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 
      2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del
patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di
cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del
regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del
14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di
costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo
35-bis, comma 1, lettera f); 
      3) non ricorre alla leva finanziaria; 
      4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto
dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo  35-bis,
comma 1, lettera c).». 
  2. All'articolo 35-undecies del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  Le  SiS  non   applicano   le   disposizioni   attuative
dell'articolo 6, commi 1,  2  e  2-bis).  Il  sistema  di  governo  e
controllo e' adeguato per assicurare  la  sana  e  prudente  gestione
delle SiS e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili. Le  SiS
stipulano un'assicurazione sulla responsabilita' civile professionale
adeguata ai rischi derivanti dall'attivita' svolta. Le SiS  applicano
le   disposizioni   dettate    dalla    Consob    in    materia    di
commercializzazione di OICR. 
    1-ter. In deroga all'articolo 35-bis,  comma  1,  lettera  e),  i
titolari  di  partecipazioni  indicati  all'articolo  15,  comma   1,
rispettano i soli requisiti di  onorabilita'  previsti  dall'articolo
14. In deroga all'articolo 35-bis, comma 5, la denominazione  sociale
della SiS contiene l'indicazione di societa' di investimento semplice
per azioni a capitale fisso. 
    1-quater. I soggetti che  controllano  una  SiS,  i  soggetti  da
questi direttamente  o  indirettamente  controllati  o  controllanti,
ovvero sottoposti  a  comune  controllo  anche  in  virtu'  di  patti
parasociali o vincoli contrattuali ai sensi  dell'articolo  2359  del
codice  civile,  nonche'  i  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, direzione e controllo presso una o piu' SiS  possono
procedere alla costituzione di una  o  piu'  SiS,  nel  rispetto  del
limite complessivo di euro 25 milioni.».