Art. 28 
 
Semplificazioni per la  definizione  dei  patti  territoriali  e  dei
                          contratti d'area 
 
  1. Per  la  definitiva  chiusura  dei  procedimenti  relativi  alle
agevolazioni  concesse  nell'ambito  dei  patti  territoriali  e  dei
contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d)  e  f),
della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  le  imprese  beneficiarie
presentano dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestanti in particolare l'ultimazione dell'intervento  agevolato  e
le spese sostenute per la realizzazione  dello  stesso.  I  contenuti
specifici, i termini, le modalita' e gli schemi per la  presentazione
delle  predette  dichiarazioni  sono  individuati  con  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico da emanare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  L'erogazione
degli importi spettanti e'  autorizzata  sulla  base  delle  predette
dichiarazioni nei limiti del contributo concesso e delle disposizioni
di cui all'articolo 40, comma 9-ter,  del  decreto-legge  6  dicembre
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214. Sono fatti salvi i  provvedimenti  adottati  fino  alla
data di emanazione della predetta direttiva ai sensi della  normativa
previgente.  Per  l'insieme  delle  imprese  che  non  presentano  le
dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla
data di  pubblicazione  del  predetto  decreto,  il  Ministero  dello
sviluppo  economico   accerta   la   decadenza   dai   benefici   con
provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con salvezza degli importi  gia'  erogati  sulla  base  dei
costi e delle spese sostenute. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico, anche per il tramite  del
nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie  della
Guardia  di  finanza,  ai  sensi  dell'articolo  25,  comma  1,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, effettua  controlli  e  ispezioni,
anche a campione,  sugli  interventi  agevolati  volti  a  verificare
l'attuazione degli interventi medesimi nonche' la  veridicita'  delle
dichiarazioni  sostitutive  presentate  ai  sensi  del  comma  1.  Il
predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  una
relazione di  sintesi  annuale  circa  gli  esiti  dei  controlli  da
pubblicare  sul  sito  istituzionale.  Agli  oneri  per  i  precitati
controlli ed ispezioni si provvede, nel limite massimo  di  500  mila
euro,  a  valere  sulle  risorse  residue   disponibili   dei   patti
territoriali. Eventuali irregolarita' emerse nell'ambito dei predetti
controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione
di una sanzione amministrativa pecuniaria ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, consistente nel  pagamento  di  una  somma  in
misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito. 
  3. Fatti salvi gli impegni gia' assunti  in  favore  delle  imprese
beneficiarie ovvero relativi  alle  rimodulazioni  gia'  autorizzate,
nonche' le risorse necessarie per la  copertura  degli  oneri  per  i
controlli e le ispezioni le risorse residue dei  patti  territoriali,
ove  non  costituiscano  residui  perenti,  sono  utilizzate  per  il
finanziamento  di  progetti   volti   allo   sviluppo   del   tessuto
imprenditoriale territoriale, anche mediante  la  sperimentazione  di
servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle
predette  risorse,  nonche'  la  disciplina  per   l'attuazione   dei
precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali  efficienti
e pregresse esperienze positive dei  soggetti  che  hanno  dimostrato
capacita'  operativa  di  carattere  continuativo  nell'ambito  della
gestione dei Patti territoriali. 
  4. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a  10  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 50.