Art. 29 
 
                     Nuove imprese a tasso zero, 
               Smart & Start e Digital Transformation 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «della durata  massima  di
otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «della durata  massima  di
dieci anni» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso  di
imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non  oltre  sessanta
mesi,  la  percentuale  di  copertura  delle  spese  ammissibili   e'
innalzata al 90 per cento del totale e le agevolazioni possono essere
concesse ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, lettera a) le parole:  «dodici  mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «sessanta mesi»; 
    c) all'articolo 4, le parole: «e fatti salvi le  esclusioni  e  i
limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative   disposizioni
modificative di cui all'articolo 2, comma 1»  sono  soppresse  e,  in
fine, e' aggiunto il seguente periodo: «L'importo massimo delle spese
ammissibili  e'  innalzato  a  3  milioni  di  euro  per  le  imprese
costituite da almeno trentasei mesi e da  non  oltre  sessanta  mesi.
Sono fatte salve le  limitazioni  derivanti  dall'applicazione  della
disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.»; 
    d) dopo l'articolo 4-bis e' inserito  il  seguente:  «Art.  4-ter
(Cumulo). - 1. Le agevolazioni di cui al presente Capo possono essere
cumulate con altri aiuti  di  Stato  anche  de  minimis,  nei  limiti
previsti dalla disciplina europea in materia di  aiuti  di  Stato  di
riferimento.». 
  2. Per garantire il tempestivo adeguamento alle disposizioni di cui
al comma 1 e individuare modalita'  atte  a  consentire  la  maggiore
efficacia dell'intervento, con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto, e' ridefinita la  disciplina  di  attuazione  della
misura di cui al Capo 0I del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.
185, prevedendo anche, per le imprese di piu'  recente  costituzione,
l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi  iniziali
di gestione, per una percentuale comunque non  superiore  al  20  per
cento del totale delle spese ammissibili. Fino all'entrata in  vigore
delle predette disposizioni attuative, alle iniziative  agevolate  ai
sensi del medesimo decreto  legislativo  continua  ad  applicarsi  la
disciplina vigente alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  3. Al fine di garantire la piena accessibilita' agli interventi per
l'incentivazione delle attivita' imprenditoriali  e  il  contenimento
degli oneri  amministrativi  e  finanziari  a  carico  delle  imprese
beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico procede con propri
decreti, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e sulla base dei criteri di cui  al  comma  4,  alla
revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza,
con particolare riferimento agli interventi  per  le  aree  di  crisi
industriale agevolati ai sensi della legge 15 maggio 1989, n. 181,  e
all'intervento in favore delle start-up innovative di cui al  decreto
del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  264  del  13
novembre 2014. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico
fornisce, ove necessario, specifiche direttive  ai  soggetti  gestori
dei singoli interventi. 
  4.  La  revisione  di  cui  al   comma   3   e'   improntata   alla
semplificazione  e  accelerazione   delle   procedure   di   accesso,
concessione  e  erogazione  delle  agevolazioni,   anche   attraverso
l'aggiornamento delle modalita' di valutazione delle iniziative e  di
rendicontazione  delle  spese  sostenute  dai  beneficiari,   nonche'
all'incremento dell'efficacia degli interventi, con  l'individuazione
di modalita' di intervento piu' adeguate al contesto di riferimento e
idonee a consentire l'ampia partecipazione dei soggetti  interessati,
anche mediante una revisione degli impegni  finanziari  richiesti  ai
proponenti, nonche', per gli  interventi  di  riqualificazione  delle
aree di crisi industriale, atte a favorire  la  partecipazione  anche
finanziaria degli enti e soggetti del territorio. 
  5. Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei
processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media
dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  sono
stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la  concessione
di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei
costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento  (UE)
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo
29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. 
  6. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono dirette  a  sostenere  la
realizzazione dei progetti di trasformazione  tecnologia  e  digitale
aventi le seguenti caratteristiche: 
    a) essere diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti
individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing  solutions,
addittive manufacturing, realta' aumentata, simulation,  integrazione
orizzontale e verticale, industrial internet,  cloud,  cybersecuruty,
big data e analytics); 
    b) presentare un importo di spesa almeno pari a 200 mila euro. 
  7. Per l'accesso alle agevolazioni di cui al  comma  5  le  imprese
devono  possedere,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
agevolazione, le seguenti caratteristiche: 
    a) essere iscritte e risultare attive nel Registro delle imprese; 
    b) operare in via prevalente/primaria nel settore  manifatturiero
e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere; 
    c) avere conseguito  nell'esercizio  cui  si  riferisce  l'ultimo
bilancio approvato e depositato un importo dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni pari almeno a euro 500 mila; 
    d) aver approvato e depositato almeno due bilanci; 
    e) non essere sottoposto a procedura concorsuale e  non  trovarsi
in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  anche  volontaria,   di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa vigente. 
  8. Per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi da 5  a  7
e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto  e  sono
destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del  Fondo
per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 8, pari a 10 milioni di  euro
per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 10,5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 50.