Art. 8 
 
Disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure  di
  consegna tra Stati membri 
 
  1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 69, dopo il  comma
4 sono aggiunti i seguenti: 
  «4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi'
attuazione  dell'Accordo  tra  l'Unione  europea  e   la   Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28  giugno  2006,
relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri  dell'Unione
europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei  limiti
in cui le sue disposizioni non  sono  incompatibili  con  i  principi
dell'ordinamento  costituzionale  in  tema  di  diritti  e   liberta'
fondamentali. 
  4-ter. I riferimenti delle disposizioni  della  presente  legge  al
"mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro"  devono  intendersi
fatti, nell'ambito della procedura di consegna  con  l'Islanda  o  la
Norvegia, rispettivamente, al "mandato di  arresto"  che  costituisce
l'oggetto dell'Accordo di  cui  al  comma  4-bis  e  alla  Repubblica
d'Islanda o al Regno di Norvegia». 
 
          Note all'art. 8: 
              Il  testo  dell'articolo  1  della  legge  n.   69/2005
          (Disposizioni  per  conformare  il  diritto  interno   alla
          decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13  giugno
          2002,  relativa  al  mandato  d'arresto  europeo   e   alle
          procedure di consegna tra Stati membri),  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n.  98,  come  modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 1. Disposizioni di principio e definizioni. 
              1. La presente legge attua,  nell'ordinamento  interno,
          le disposizioni della  decisione  quadro  2002/584/GAI  del
          Consiglio,  del  13  giugno  2002,  di  seguito  denominata
          «decisione quadro», relativa al mandato d'arresto europeo e
          alle procedure di consegna  tra  Stati  membri  dell'Unione
          europea nei  limiti  in  cui  tali  disposizioni  non  sono
          incompatibili  con  i  principi  supremi   dell'ordinamento
          costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche'  in
          tema di diritti di liberta' e del giusto processo. 
              2.  Il  mandato  d'arresto  europeo  e'  una  decisione
          giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea,
          di seguito denominato «Stato membro di emissione», in vista
          dell'arresto e della consegna da parte di  un  altro  Stato
          membro, di seguito denominato «Stato membro di esecuzione»,
          di  una  persona,  al   fine   dell'esercizio   di   azioni
          giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena
          o di una  misura  di  sicurezza  privative  della  liberta'
          personale. 
              3.  L'Italia  dara'  esecuzione  al  mandato  d'arresto
          europeo alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla
          presente legge, sempre che il  provvedimento  cautelare  in
          base  al  quale  il  mandato  e'  stato  emesso  sia  stato
          sottoscritto da un giudice, sia  motivato,  ovvero  che  la
          sentenza da eseguire sia irrevocabile. 
              4. Le disposizioni della presente  legge  costituiscono
          un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione
          giudiziaria penale, ai sensi degli articoli  31,  paragrafo
          1, lettere a) e b), e 34,  paragrafo  2,  lettera  b),  del
          Trattato sull'Unione europea, e successive modificazioni. 
              4-bis.   Le   disposizioni   della    presente    legge
          costituiscono altresi' attuazione dell'Accordo tra l'Unione
          europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno  di  Norvegia,
          fatto a Vienna il 28 giugno 2006, relativo  alla  procedura
          di consegna tra gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e
          l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei  limiti
          in cui le sue disposizioni non  sono  incompatibili  con  i
          principi  dell'ordinamento  costituzio-nale  in   tema   di
          diritti e liberta' fondamentali. 
              4-ter. I riferimenti delle disposizioni della  presente
          legge al "mandato d'arresto europeo" e allo "Stato  membro"
          devono intendersi fatti,  nell'ambito  della  procedura  di
          consegna con l'Islanda o la Norvegia,  rispettivamente,  al
          "mandato di arresto" che costituisce l'oggetto dell'Accordo
          di cui al comma 4-bis e  alla  Repubblica  d'Islanda  o  al
          Regno di Norvegia.".