Art. 4 
 
      Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario nello sviluppo 
             e miglioramento della sicurezza ferroviaria 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  l'ANSFISA,
nell'ambito delle rispettive competenze: 
    a) garantiscono il generale mantenimento e,  ove  ragionevolmente
praticabile, il costante miglioramento della  sicurezza  ferroviaria,
tenendo conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea e delle
norme internazionali, del progresso tecnico e scientifico e dando  la
priorita' alla prevenzione degli incidenti; 
    b)  provvedono  affinche'  l'applicazione  della   normativa   di
riferimento avvenga in maniera  trasparente  e  non  discriminatoria,
incoraggiando lo sviluppo di  un  sistema  di  trasporto  ferroviario
europeo unico. 
  2. L'ANSFISA provvede: 
    a)  affinche'  le  disposizioni  relative  allo  sviluppo  e   al
miglioramento della sicurezza ferroviaria tengano conto dell'esigenza
di un approccio sistemico; 
    b) affinche' la  responsabilita'  del  funzionamento  sicuro  del
sistema ferroviario e del  controllo  dei  rischi  che  ne  derivano,
incomba sui gestori dell'infrastruttura e sulle imprese  ferroviarie,
ciascuno per la propria parte di sistema, inducendoli a: 
      1) mettere in  atto  le  necessarie  misure  di  controllo  del
rischio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a),  della  direttiva
(UE) 2016/798, ove appropriato cooperando con i soggetti coinvolti; 
      2) applicare le norme dell'Unione europea e le norme nazionali; 
      3) istituire sistemi  di  gestione  della  sicurezza  ai  sensi
dell'articolo 8; 
    c)  affinche'  ciascun  gestore  dell'infrastruttura  e  ciascuna
impresa ferroviaria siano responsabili della propria parte di sistema
e del relativo funzionamento in sicurezza, compresa la  fornitura  di
materiali e l'appalto di servizi, nei confronti di  utenti,  clienti,
lavoratori interessati e altri soggetti ai sensi del successivo comma
4, fatta salva la responsabilita' civile ai sensi delle  disposizioni
giuridiche nazionali; 
    d) a elaborare e pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  i
piani annuali di sicurezza che stabiliscono  le  misure  al  fine  di
conseguire gli obiettivi comuni di sicurezza (CST), indicando inoltre
le aree di miglioramento in materia di sicurezza  ferroviaria  che  i
gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie  sono  tenuti  a
conseguire; 
    e)  a  supportare  l'ERA  nelle  sue  attivita'  di  monitoraggio
dell'evoluzione della sicurezza  ferroviaria  a  livello  dell'Unione
europea. 
  3. Le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, ciascuno
per la propria parte di sistema, sono responsabili del  funzionamento
sicuro del sistema ferroviario e del  controllo  dei  rischi  che  ne
derivano, compresa la fornitura di materiale e l'appalto  di  servizi
nei confronti di utenti, clienti, lavoratori interessati e terzi, e a
tale fine: 
    a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del  rischio
di cui all'articolo 6, comma 1,  lettera  a),  della  direttiva  (UE)
2016/798, ove appropriato cooperando reciprocamente e con  gli  altri
soggetti coinvolti; 
    b) tengono conto, nei loro sistemi di gestione  della  sicurezza,
dei rischi associati alle attivita' di altri soggetti e di terzi; 
    c) obbligano per contratto, ove necessario, gli altri soggetti di
cui al comma 4, che hanno un  potenziale  impatto  sul  funzionamento
sicuro del sistema ferroviario, a mettere in atto misure di controllo
del rischio; 
    d) provvedono affinche' le proprie imprese  appaltatrici  attuino
misure di controllo del rischio  attraverso  l'applicazione  dei  CSM
relativi ai  processi  di  monitoraggio,  definiti  nel  CSM  per  il
monitoraggio di cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c),  della
direttiva (UE) 2016/798, ed affinche' cio' sia stabilito  in  accordi
contrattuali da fornire su richiesta dell'ERA o dell'ANSFISA; 
    e) emettono prescrizioni e disposizioni di  esercizio  necessarie
ai fini di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 16. 
  4. Fatte salve le responsabilita' delle imprese ferroviarie  e  dei
gestori  dell'infrastruttura  di  cui  al   comma   3,   i   soggetti
responsabili della manutenzione (ECM) e tutti gli altri  soggetti  la
cui azione ha un potenziale  impatto  sul  funzionamento  sicuro  del
sistema ferroviario, tra cui fabbricanti,  fornitori  di  servizi  di
manutenzione,  detentori,  fornitori  di  servizi,  enti  appaltanti,
trasportatori,  speditori,  consegnatari,  caricatori,   scaricatori,
riempitori e svuotatori: 
    a) mettono in atto le necessarie misure di controllo del rischio,
ove appropriato cooperando con altri soggetti; 
    b) assicurano che i sottosistemi, gli accessori, i materiali,  le
attrezzature e i servizi da loro forniti siano conformi ai  requisiti
e alle condizioni di  impiego  richiesti,  affinche'  possano  essere
utilizzati in modo sicuro  dall'impresa  ferroviaria  e  dal  gestore
dell'infrastruttura interessati. 
  5.  Le  imprese  ferroviarie,  i  gestori   dell'infrastruttura   e
qualsiasi soggetto di cui al comma 4 che individui o sia informato di
un rischio di sicurezza  dovuto  a  difetti,  non  conformita'  nella
costruzione  o  funzionamento  difettoso  di  attrezzature  tecniche,
incluse  quelle  dei  sottosistemi  strutturali,  nei  limiti   delle
rispettive competenze: 
    a) adottano le misure correttive necessarie  per  far  fronte  al
rischio di sicurezza individuato; 
    b) segnalano  tali  rischi  alle  pertinenti  parti  interessate,
nonche' all'ANSFISA  e  all'Organismo  investigativo  nazionale,  per
consentire  loro  di  adottare   le   necessarie   ulteriori   misure
correttive, in  modo  da  garantire  costantemente  il  funzionamento
sicuro del sistema ferroviario. Lo  scambio  di  informazioni  tra  i
soggetti interessati, e' attuato attraverso lo strumento  informatico
messo a disposizione  dall'ERA  a  tale  scopo,  quando  disponibile,
oppure attraverso  opportuni  protocolli  di  relazione  tra  i  vari
soggetti interessati, stabiliti nei contratti o accordi tra le parti. 
  6. Nel caso di  scambio  di  veicoli  tra  imprese  ferroviarie,  i
soggetti interessati condividono tutte le informazioni pertinenti per
lo svolgimento sicuro dell'esercizio, compresi, almeno, la situazione
e  la  storia  del  veicolo  interessato,  elementi  dei  dossier  di
manutenzione ai fini della tracciabilita',  la  tracciabilita'  delle
operazioni di carico  e  le  lettere  di  vettura.  I  protocolli  di
relazione  per  lo  scambio  di  informazioni  tra  i  vari  soggetti
interessati sono stabiliti nei contratti o accordi tra le parti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse.