Art. 5 Specifiche Tecniche di Interoperabilita' - STI 1. Ogni sottosistema definito nell'Allegato II e' oggetto di una STI. Ove necessario, un sottosistema puo' essere oggetto di piu' STI e una STI puo' comprendere vari sottosistemi. 2. I sottosistemi fissi e i veicoli sono conformi alle STI e alle norme nazionali vigenti rispettivamente al momento della richiesta di autorizzazione di messa in servizio e della richiesta di autorizzazione d'immissione sul mercato. La conformita' e' costantemente garantita durante il loro esercizio. 3. L'ANSFISA partecipa con propri rappresentanti alle fasi di elaborazione e revisione delle STI presso i gruppi di lavoro organizzati e guidati dall'ERA, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento (UE) 2016/796 e informa periodicamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento di detti lavori. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa alle attivita' del Comitato di cui all'articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, con il supporto dell'ANSFISA.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/796 si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.