Art. 5 
 
 
           Specifiche Tecniche di Interoperabilita' - STI 
 
  1. Ogni sottosistema definito nell'Allegato II e'  oggetto  di  una
STI. Ove necessario, un sottosistema puo' essere oggetto di piu'  STI
e una STI puo' comprendere vari sottosistemi. 
  2. I sottosistemi fissi e i veicoli sono conformi alle STI  e  alle
norme nazionali vigenti rispettivamente al momento della richiesta di
autorizzazione  di  messa  in   servizio   e   della   richiesta   di
autorizzazione  d'immissione   sul   mercato.   La   conformita'   e'
costantemente garantita durante il loro esercizio. 
  3. L'ANSFISA partecipa  con  propri  rappresentanti  alle  fasi  di
elaborazione  e  revisione  delle  STI  presso  i  gruppi  di  lavoro
organizzati e guidati dall'ERA, ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,
del regolamento (UE) 2016/796 e informa periodicamente  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti sull'andamento di detti lavori. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa alle
attivita' del Comitato di cui all'articolo 51  della  direttiva  (UE)
2016/797, con il supporto dell'ANSFISA. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (UE)
          2016/796 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.