Art. 6 Deroghe alle STI 1. I richiedenti possono presentare istanza per derogare, del tutto o in parte, a una o piu' STI, nei seguenti casi: a) per un progetto di realizzazione di un nuovo sottosistema, o parte di esso, per il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nonche' per ogni elemento del sistema ferroviario che si trovi in una fase avanzata di sviluppo oppure che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione alla data di applicazione delle STI interessate; b) quando, in seguito a un incidente o a una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentano dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI pertinenti; in tal caso la non applicazione delle STI e' limitata al periodo precedente al ripristino della rete; c) per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di esso, nel caso in cui l'applicazione delle STI interessate rischi di compromettere la redditivita' economica del progetto ovvero la compatibilita' del sistema ferroviario italiano; d) per un progetto di creazione di un nuovo sottosistema o per un progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di un sistema esistente, quando la rete ferroviaria e' separata o isolata per la presenza del mare o separata dalla rete ferroviaria del resto dell'Unione europea a causa di condizioni geografiche particolari. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione europea, entro un anno dall'entrata in vigore di ogni STI, un elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio nazionale e che, sulla base di adeguate giustificazioni fornite dal richiedente, si trovano nella fase avanzata di sviluppo di cui al comma 1, lettera a). Ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco, ciascun richiedente comunica al Ministero, entro nove mesi dall'entrata in vigore delle STI interessate, i progetti che ritiene rientrino nella suddetta fattispecie. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla Commissione la sua decisione di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), su domanda del richiedente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta alla Commissione europea richiesta di deroga alle STI o parte di esse, accompagnata da un fascicolo, redatto dal richiedente, che contiene la giustificazione della deroga e specifica le disposizioni alternative che si intendono applicare in luogo delle relative STI o parti di esse. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia alla Commissione la sua decisione in merito. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), la Commissione europea adotta la sua decisione mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797. 5. Il fascicolo di cui al comma 4 e' redatto e trasmesso nella forma e nelle modalita' definiti nell'atto di esecuzione della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. 6. Al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di presentare alla Commissione europea la richiesta di cui al comma 4, il richiedente, quando ha evidenza dei requisiti che non possono essere rispettati, e comunque almeno un anno prima della prevista messa in servizio o immissione sul mercato, invia all'ANSFISA una istanza volta ad ottenere il parere vincolante in merito all'idoneita' delle disposizioni alternative per il soddisfacimento dei requisiti essenziali impattati dai requisiti STI che non sono applicati. All'istanza e' allegato un fascicolo che include una tabella che riassume l'analisi degli scostamenti rispetto ai requisiti previsti dalle STI e indica le disposizioni alternative che il richiedente, in quanto responsabile della propria parte di sistema oppure del prodotto e del relativo funzionamento sicuro, ritiene di applicare per garantire comunque il soddisfacimento dei requisiti essenziali. Il fascicolo e' supportato da una valutazione di impatto sull'interoperabilita' e da una valutazione di rischio, validate dall'organismo di valutazione della conformita' prescelto. In caso di incompletezza del fascicolo, l'ANSFISA, entro un mese dalla ricezione dell'istanza, puo' fare richiesta di integrazione, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Laddove le disposizioni alternative comportino il coinvolgimento di altre autorita' nazionali competenti, nei settori della sicurezza elettrica, ingegneria civile, edilizia, sanita' e in materia di protezione antincendio, l'ANSFISA puo' richiedere idonea documentazione. L'ANSFISA disciplina le modalita' di richiesta del parere. Dopo aver ottenuto il suddetto parere, il richiedente, almeno sei mesi prima della prevista messa in servizio o immissione sul mercato, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di deroga alle STI o parti di esse, completa del fascicolo e di tutte le informazioni necessarie, tra le quali eventuali contratti e un cronoprogramma delle attivita', allegando il parere dell'ANSFISA. Nel caso in cui ANSFISA richieda al Ministero delle integrazioni ai sensi di quanto previsto dal quarto periodo, il termine per il richiedente e' ridotto a quattro mesi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette la richiesta di deroga alla Commissione europea entro due mesi dal ricevimento della stessa. 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle parti interessate i risultati delle analisi della Commissione, le deroghe autorizzate e le eventuali raccomandazioni della Commissione stessa sulle specifiche da applicare. 8. Il richiedente e' responsabile del rispetto delle disposizioni alternative di cui al comma 4 e prima di procedere in deroga alle STI, attende la comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito alla decisione della Commissione europea. In assenza di decisione da parte della Commissione europea nei quattro mesi successivi alla presentazione della richiesta questa si considera accolta. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' far applicare le disposizioni alternative di cui al comma 4, sotto la piena responsabilita' del richiedente, senza attendere la decisione della Commissione.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.