Art. 6 
 
 
                          Deroghe alle STI 
 
  1. I richiedenti possono presentare istanza per derogare, del tutto
o in parte, a una o piu' STI, nei seguenti casi: 
    a) per un progetto di realizzazione di un nuovo  sottosistema,  o
parte  di  esso,  per  il  rinnovo  o  la  ristrutturazione   di   un
sottosistema esistente, o parte di esso, nonche'  per  ogni  elemento
del sistema ferroviario che si trovi in una fase avanzata di sviluppo
oppure che formi oggetto di un contratto in corso di esecuzione  alla
data di applicazione delle STI interessate; 
    b) quando, in seguito a un incidente o a una catastrofe naturale,
le condizioni di ripristino rapido  della  rete  non  consentano  dal
punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale  o  totale
delle STI pertinenti; in tal caso la non applicazione  delle  STI  e'
limitata al periodo precedente al ripristino della rete; 
    c) per ogni progetto concernente il rinnovo,  l'estensione  o  la
ristrutturazione di un sottosistema esistente, o parte di  esso,  nel
caso  in  cui  l'applicazione  delle  STI   interessate   rischi   di
compromettere  la  redditivita'  economica  del  progetto  ovvero  la
compatibilita' del sistema ferroviario italiano; 
    d) per un progetto di creazione di un nuovo sottosistema o per un
progetto concernente il rinnovo o la ristrutturazione di  un  sistema
esistente, quando la rete ferroviaria e' separata o  isolata  per  la
presenza del  mare  o  separata  dalla  rete  ferroviaria  del  resto
dell'Unione europea a causa di condizioni geografiche particolari. 
  2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alla
Commissione europea, entro un anno dall'entrata  in  vigore  di  ogni
STI, un elenco dei progetti che hanno luogo nel territorio  nazionale
e  che,  sulla  base  di   adeguate   giustificazioni   fornite   dal
richiedente, si trovano nella fase avanzata di  sviluppo  di  cui  al
comma 1, lettera a). Ai fini dell'inserimento  nel  suddetto  elenco,
ciascun  richiedente  comunica  al   Ministero,   entro   nove   mesi
dall'entrata in vigore delle STI interessate, i progetti che  ritiene
rientrino nella suddetta fattispecie. 
  3. Nei casi di cui al comma  1,  lettera  b),  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  comunica  alla  Commissione  la  sua
decisione di non applicazione di una o piu' STI o di parte di esse. 
  4. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), c) e d), su domanda  del
richiedente,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
presenta alla Commissione europea richiesta  di  deroga  alle  STI  o
parte di esse, accompagnata da un fascicolo, redatto dal richiedente,
che  contiene  la  giustificazione  della  deroga  e   specifica   le
disposizioni alternative che si intendono applicare  in  luogo  delle
relative STI o parti di esse. Nei casi di cui al comma 1, lettera a),
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  invia   alla
Commissione la sua decisione in merito. Nei casi di cui al  comma  1,
lettera c), la Commissione europea adotta la sua  decisione  mediante
atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui  all'articolo
51, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/797. 
  5. Il fascicolo di cui al comma 4  e'  redatto  e  trasmesso  nella
forma e  nelle  modalita'  definiti  nell'atto  di  esecuzione  della
Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva  (UE)
2016/797. 
  6. Al fine di consentire al Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di presentare alla Commissione europea la richiesta di  cui
al comma 4, il richiedente, quando ha evidenza dei requisiti che  non
possono essere rispettati, e comunque  almeno  un  anno  prima  della
prevista  messa  in  servizio  o  immissione   sul   mercato,   invia
all'ANSFISA una istanza volta ad ottenere  il  parere  vincolante  in
merito  all'idoneita'   delle   disposizioni   alternative   per   il
soddisfacimento dei requisiti essenziali impattati dai requisiti  STI
che non sono applicati. All'istanza  e'  allegato  un  fascicolo  che
include una tabella che riassume l'analisi degli scostamenti rispetto
ai requisiti previsti dalle STI e indica le disposizioni  alternative
che il richiedente, in quanto responsabile  della  propria  parte  di
sistema oppure del prodotto  e  del  relativo  funzionamento  sicuro,
ritiene di applicare per garantire comunque  il  soddisfacimento  dei
requisiti essenziali. Il fascicolo e' supportato da  una  valutazione
di impatto sull'interoperabilita' e da una  valutazione  di  rischio,
validate dall'organismo di valutazione della  conformita'  prescelto.
In caso di incompletezza del  fascicolo,  l'ANSFISA,  entro  un  mese
dalla ricezione dell'istanza, puo' fare  richiesta  di  integrazione,
dandone  comunicazione  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti.  Laddove  le  disposizioni   alternative   comportino   il
coinvolgimento di altre autorita' nazionali competenti,  nei  settori
della sicurezza elettrica, ingegneria civile, edilizia, sanita' e  in
materia di protezione antincendio, l'ANSFISA puo'  richiedere  idonea
documentazione. L'ANSFISA disciplina le modalita'  di  richiesta  del
parere. Dopo aver ottenuto il suddetto parere, il richiedente, almeno
sei mesi prima della prevista messa  in  servizio  o  immissione  sul
mercato, invia al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
richiesta di deroga alle STI o parti di esse, completa del  fascicolo
e di  tutte  le  informazioni  necessarie,  tra  le  quali  eventuali
contratti e un cronoprogramma delle attivita',  allegando  il  parere
dell'ANSFISA. Nel caso in cui ANSFISA  richieda  al  Ministero  delle
integrazioni ai sensi di  quanto  previsto  dal  quarto  periodo,  il
termine per il richiedente e' ridotto a quattro  mesi.  Il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti trasmette la richiesta di deroga
alla Commissione europea entro due mesi dal ricevimento della stessa. 
  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica  alle
parti interessate i risultati delle  analisi  della  Commissione,  le
deroghe autorizzate e le eventuali raccomandazioni della  Commissione
stessa sulle specifiche da applicare. 
  8. Il richiedente e' responsabile del rispetto  delle  disposizioni
alternative di cui al comma 4 e prima di  procedere  in  deroga  alle
STI,  attende  la  comunicazione  da  parte   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  in  merito  alla  decisione  della
Commissione  europea.  In  assenza  di  decisione  da   parte   della
Commissione europea nei quattro mesi  successivi  alla  presentazione
della richiesta questa si considera accolta. Nei casi di cui al comma
1, lettera a), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo'
far applicare le disposizioni alternative di cui al comma 4, sotto la
piena responsabilita' del richiedente, senza attendere  la  decisione
della Commissione. 
 
          Note all'art. 6: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.