Art. 4 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di  cui  al  presente
capo valgono le medesime definizioni  stabilite  all'articolo  2  del
regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di  medicinali  per
uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 536/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  si
          veda nelle note alle premesse.