Art. 6 
 
 
Indipendenza della sperimentazione clinica e garanzia di  assenza  di
                       conflitti di interessi 
 
  1. Con provvedimento dell'AIFA, adottato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Centro  di
coordinamento nazionale dei comitati  etici  per  le  sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici,  sono
individuate le  modalita'  idonee  a  tutelare  l'indipendenza  della
sperimentazione clinica e  a  garantire  l'assenza  di  conflitti  di
interesse nella valutazione delle  relative  domande,  in  attuazione
dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 536/2014. 
  2. I soggetti  incaricati  delle  attivita'  di  validazione  e  di
successiva  valutazione  della  domanda  di  autorizzazione  ad   una
sperimentazione clinica, per  garantire  terzieta'  e  imparzialita',
rendono una dichiarazione circa l'assenza  di  conflitti  d'interesse
personali e finanziari, da rendersi, con cadenza  annuale,  ai  sensi
degli articoli 46, 73 e 76 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Il Ministro della salute, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, in caso di violazione dei termini  e
delle  procedure  relativi  alla  valutazione  delle  sperimentazioni
cliniche e alla emissione  del  parere  unico  previsti  dal  decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonche'  in  caso  d'inosservanza
delle  norme  sulla   trasparenza   e   sull'assenza   di   conflitti
d'interesse, dispone la soppressione del Comitato etico  territoriale
inadempiente  e  segnala  all'autorita'  competente   le   violazioni
riscontrate. 
  4. Fatta salva ogni altra disposizione  normativa  in  materia,  lo
sperimentatore, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita' della
sperimentazione  clinica,  dichiara  preventivamente  alla  struttura
presso la quale si svolge lo studio clinico, l'assenza, rispetto allo
studio proposto, d'interessi finanziari propri,  del  coniuge  o  del
convivente  o  di  parente  entro  il  secondo  grado,  nel  capitale
dell'azienda farmaceutica titolare del  farmaco  oggetto  di  studio,
nonche'  l'assenza  di   rapporti   di   dipendenza,   consulenza   o
collaborazione, a qualsiasi titolo, con il promotore. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE) n. 536/2014 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli 46, 73 e 76 del  Testo  unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445 e' il seguente: 
              «Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni).
          - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,  anche  contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» 
              «Art. 73 (L) (Assenza di responsabilita' della pubblica
          amministrazione). - 1. Le  pubbliche  amministrazioni  e  i
          loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa  grave,  sono
          esenti da ogni responsabilita' per gli atti emanati, quando
          l'emanazione sia conseguenza di false  dichiarazioni  o  di
          documenti falsi o contenenti dati non  piu'  rispondenti  a
          verita', prodotti dall'interessato o da terzi.» 
              «Art. 76 (L) (Norme penali).  -  1.  Chiunque  rilascia
          dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o  ne  fa  uso  nei
          casi previsti dal presente testo unico e' punito  ai  sensi
          del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
              2. L'esibizione di un atto  contenente  dati  non  piu'
          rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 
              3. Le dichiarazioni sostitutive  rese  ai  sensi  degli
          articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  per  conto  delle
          persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
          come fatte a pubblico ufficiale. 
              4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi
          per  ottenere  la  nomina  ad   un   pubblico   ufficio   o
          l'autorizzazione all'esercizio di una professione  o  arte,
          il  giudice,  nei   casi   piu'   gravi,   puo'   applicare
          l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici  o  dalla
          professione e arte.». 
              - Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
          giugno 2003, n. 211, si veda nelle note alle premesse.