Art. 7 
 
 
Disciplina delle procedure di valutazione e di  autorizzazione  delle
                      sperimentazioni cliniche 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute,  adottato  entro  novanta
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono  ridefinite
le procedure di valutazione e di autorizzazione delle sperimentazioni
cliniche,  garantendo  il  coinvolgimento  delle   associazioni   dei
pazienti, con particolare riferimento al caso delle malattie rare.