Art. 8 
 
 
Disciplina  degli  ordinamenti  didattici   di   specifici   percorsi
                              formativi 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, adottato di concerto  con  il  Ministro  della  salute
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti a livello nazionale i criteri generali sulla  base  dei
quali  gli  Atenei  possono  attivare  master,  da  frequentare   con
modalita' per cui e' richiesta la presenza fisica,  finalizzati  alla
metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica. 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  definiti  la
durata,  i  settori  scientifico-disciplinari  obbligatori  nell'area
medica,  farmaceutica,  chimica   e   statistica   e   le   strutture
universitarie presso le quali  possono  essere  attivati  i  percorsi
formativi. 
  3. Le regioni, le strutture sanitarie e gli Istituti di ricovero  e
cura a carattere  scientifico  possono  promuovere  le  attivita'  di
formazione di cui al comma 1  anche  attraverso  l'organizzazione  di
corsi di educazione continua in medicina (ECM) destinati al personale
operante  presso  le  strutture   impegnate   nelle   sperimentazioni
cliniche.