Art. 8
Disciplina degli ordinamenti didattici di specifici percorsi
formativi
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti a livello nazionale i criteri generali sulla base dei
quali gli Atenei possono attivare master, da frequentare con
modalita' per cui e' richiesta la presenza fisica, finalizzati alla
metodologia della ricerca e della sperimentazione clinica.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi' definiti la
durata, i settori scientifico-disciplinari obbligatori nell'area
medica, farmaceutica, chimica e statistica e le strutture
universitarie presso le quali possono essere attivati i percorsi
formativi.
3. Le regioni, le strutture sanitarie e gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico possono promuovere le attivita' di
formazione di cui al comma 1 anche attraverso l'organizzazione di
corsi di educazione continua in medicina (ECM) destinati al personale
operante presso le strutture impegnate nelle sperimentazioni
cliniche.