Art. 12 
 
         Fondo di premialita' per le politiche di rimpatrio 
 
  1. E' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo  con  una
dotazione  di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  destinato  a
finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno  al  bilancio
generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque  denominate,
con finalita' premiali per la particolare collaborazione nel  settore
della riammissione di soggetti  irregolari  presenti  sul  territorio
nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea. 
  2. La dotazione di cui al comma 1 puo' essere incrementata  da  una
quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata  annualmente
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  Ministro  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale,  mediante  utilizzo  di
quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma  767,  secondo
periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. Alla copertura degli oneri  di  cui  al  comma  1,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.