Art. 9 
 
            Rifissazione e proroga di termini in materia 
        di protezione di dati personali e di intercettazioni 
 
  1. Il previgente articolo 57  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, abrogato, a decorrere dall'8 giugno 2019, dall'articolo
49, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51,  riprende
vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino
al 31 dicembre 2019. 
  2. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»; 
    b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1°  agosto  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».