Art. 4
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Essi
sono costituiti nell'ambito del Gabinetto, il quale e' centro di
responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio Legislativo;
d) l'Ufficio Stampa;
e) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per
le Segreterie dei Sottosegretari di Stato, e' assegnato personale del
Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando, nel numero massimo di cento unita',
comprensivo, in numero non superiore a venticinque, di esperti
estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo
determinato ovvero con incarico di collaborazione coordinata e
continuativa comunque di durata non superiore a quella di permanenza
in carica del Ministro. Il Ministro puo' nominare un proprio
portavoce, ai sensi dell'articolo7, della legge 7 giugno 2000, n.
150, nonche' un Consigliere diplomatico.
4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di
cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
destinati al Gabinetto, fino a quindici Consiglieri, scelti tra
esperti di particolare professionalita' e specializzazione nelle
materie di competenza del Ministero e in quelle
giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non
superiore rispetto alla permanenza in carica del Ministro, ai sensi
dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni. Il Ministro, con il decreto con cui
dispone l'incarico, da' atto dei requisiti di particolare
professionalita' del Consigliere e allega un suo dettagliato
curriculum.
5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto
agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al
comma 4 e' determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nelle seguenti misure:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei
dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale
incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario
generale del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio Legislativo, in una voce retributiva di
importo non superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale
generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e in
un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla
misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di
uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;
c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Segretario
particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il
portavoce del Ministro, nonche' per i Capi delle Segreterie o, in via
alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato,
in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del
trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a uffici
dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in
un importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non
generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio Stampa e' corrisposto un trattamento
economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo
nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;
e) per il Presidente e, in caso di composizione collegiale, per gli
altri componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della
performance di cui all'articolo 10 in una voce retributiva di importo
non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale
dei dirigenti preposti a uffici dirigenziali non generali, nei limiti
delle risorse indicate dall'articolo 14, comma 11, del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) ai dirigenti della seconda fascia dei ruoli delle
amministrazioni pubbliche assegnati agli Uffici di diretta
collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della
stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica
disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della
retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo
non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione
massima, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse
all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita'
della prestazione individuale;
g) il trattamento economico del personale con contratto a tempo
determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli
stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di
previsione della spesa del Ministero;
h) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta
collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di
reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli
stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli
uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione,
sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione
della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di
Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui al comma 2, i responsabili
degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai
sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, la misura dell'indennita'
e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Per i titolari degli Uffici di cui al comma 2 e per il relativo
personale il trattamento economico previsto dal comma 5 si applica
nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23-ter, commi 1 e
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fermo restando
quanto, altresi', previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti
ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori ruolo.
8. I Capi degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro
per la durata massima del relativo mandato governativo. In
particolare, il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio Legislativo
sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di
prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonche'
tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di
adeguata professionalita'. Il Capo della Segreteria e il Segretario
particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e
anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del
Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di
cui al comma 2 e dei componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione della performance si intendono aggiuntive rispetto al
contingente di cui al comma 3.
9. Presso il Gabinetto puo' essere conferito, nell'ambito delle
prescritte dotazioni organiche, un incarico dirigenziale di livello
non generale.
10. Possono essere inoltre conferiti incarichi di Vice Capo degli
uffici di Gabinetto e Stampa, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito del contingente di cui al comma 9, oppure
a esperti e consulenti, nell'ambito del contingente di cui al comma
4. Puo' essere conferito un incarico di Vice Capo dell'Ufficio
Legislativo nell'ambito del contingente di cui ai commi 4 e 9.
11. L'assegnazione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali agli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con
atti del Capo di Gabinetto.
12. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per
l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la
Direzione generale Organizzazione. La suddetta Direzione generale
fornisce altresi' le risorse strumentali necessarie al funzionamento
degli Uffici di diretta collaborazione.
13. Gli Uffici di diretta collaborazione possono avvalersi, al di
fuori del contingente di cui al comma 3 e con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza, sulla base di convenzioni con le
Universita', di personale delle medesime Istituzioni per lo
svolgimento di programmi di interesse comune, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (55) (56) . A tali uffici sono
assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:
dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa,
fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti
a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto
privato; esperti e consulenti per particolari
professionalita' e specializzazioni con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del
giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello
dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a
termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al
presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per
i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle
segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera
n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa
e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da
corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento,
consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei
compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui
al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto
legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 21 (Bilancio di previsione). - (Omissis).
2. La seconda sezione del disegno di legge di bilancio
espone per l'entrata e, distintamente per ciascun
Ministero, per la spesa le unita' di voto parlamentare
determinate con riferimento rispettivamente alla tipologia
di entrata e ad aree omogenee di attivita'. Per la spesa,
le unita' di voto sono costituite dai programmi. I
programmi rappresentano aggregati di spesa con finalita'
omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in
termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle
missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali
e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La
realizzazione di ciascun programma e' affidata ad un unico
centro di responsabilita' amministrativa, corrispondente
all'unita' organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai
sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. I programmi sono univocamente raccordati alla
nomenclatura COFOG (Classification of the functions of
government) di secondo livello. Nei casi in cui cio' non
accada perche' il programma corrisponde in parte a due o
piu' funzioni COFOG di secondo livello, deve essere
indicata la relativa percentuale di attribuzione da
calcolare sulla base dell'ammontare presunto delle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di diversa finalizzazione ricompresi nel
programma.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno
2000, n. 150, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno
2000, n. 136:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita'
determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse
disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 11, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.:
«Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della
performance). - (Omissis).
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23-ter, commi 1 e 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O.,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2011, n. 300, S.O.:
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato,
conservando il trattamento economico riconosciuto
dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di
funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in
posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri
o enti pubblici nazionali, comprese le autorita'
amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di
retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o
anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per
cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico
percepito.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
aprile 2014, n. 95, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2014, n. 143:
«Art. 13 (Limite al trattamento economico del personale
pubblico e delle societa' partecipate). - 1. A decorrere
dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito
al primo presidente della Corte di cassazione previsto
dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e
integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri
fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta
data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti
articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni
legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal
predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli
eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014
determinati per effetto di apposite disposizioni
legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori
al limite fissato dal presente articolo.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 471, dopo le parole "autorita'
amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ",
con gli enti pubblici economici";
b) al comma 472, dopo le parole "direzione e
controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorita'
amministrative indipendenti e";
c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi
percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite
dalle seguenti "ovvero di societa' partecipate in via
diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".
3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri
ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1,
ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni
dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo operano con
riferimento alle anzianita' contributive maturate a
decorrere dal 1°maggio 2014.
5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa
e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di
cui al presente articolo.
5-bis. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano
nel proprio sito internet i dati completi relativi ai
compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualita' di componente di organi di
societa' ovvero di fondi controllati o partecipati dalle
amministrazioni stesse.».
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).».