Art. 9
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. I Capi delle Segreterie e i Segretari particolari dei
Sottosegretari di Stato sono nominati dai rispettivi Sottosegretari.
2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre
il Capo della segreteria, e' assegnato personale del Ministero e
dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando, nel numero massimo di otto unita', delle quali non piu' di
tre estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo
determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza
in carica del Sottosegretario.