Art. 10 
 
                   Ufficio comunicazione e stampa 
 
  1.  L'ufficio  comunicazione  e  stampa   svolge   i   compiti   di
informazione di cui agli articoli 1, comma 4, lettera a), e 9,  della
legge 7 giugno 2000, n. 150; esamina e segnala alle articolazioni del
Ministero le notizie rilevanti  apparse  sulla  stampa  quotidiana  e
periodica oltre che sui notiziari  di  agenzia,  redige  la  rassegna
stampa quotidiana e settimanale; cura la diffusione  agli  organi  di
informazione  degli  atti  e  delle  notizie  attinenti   l'attivita'
politico-istituzionale  del   Ministero;   realizza   le   iniziative
editoriali  del  Ministero;  promuove  iniziative   di   informazione
istituzionale;  assicura  il  supporto  tecnico  per   l'espletamento
dell'attivita' di informazione istituzionale  del  Ministero  diffusa
tramite gli uffici relazioni con il pubblico,  il  sito  internet  ed
altre strutture dell'amministrazione. 
 
          Note all'art. 10: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, comma  4,  e  9
          del citato decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 150: 
              «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione). 
              (Omissis). 
              4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di  segreto
          di  Stato,  di   segreto   d'ufficio,   di   tutela   della
          riservatezza  dei  dati  personali  e  in  conformita'   ai
          comportamenti richiesti  dalle  carte  deontologiche,  sono
          considerate attivita' di informazione  e  di  comunicazione
          istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero
          dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire: 
                a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa,
          attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; 
                b) la comunicazione  esterna  rivolta  ai  cittadini,
          alle  collettivita'  e  ad  altri  enti   attraverso   ogni
          modalita' tecnica ed organizzativa; 
                c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di
          ciascun ente. 
              (Omissis).» 
              «Art. 9.  (Uffici  stampa).  -  1.  Le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi,  anche
          in forma associata, di un ufficio stampa, la cui  attivita'
          e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di  informazione
          di massa. 
              2. Gli  uffici  stampa  sono  costituiti  da  personale
          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
          di   personale   e'   costituita   da   dipendenti    delle
          amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando  o
          fuori  ruolo,  o  da  personale  estraneo   alla   pubblica
          amministrazione in  possesso  dei  titoli  individuati  dal
          regolamento  di  cui  all'articolo  5,  utilizzato  con  le
          modalita' di cui  all'articolo  7,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  nei
          bilanci  di  ciascuna  amministrazione  per   le   medesime
          finalita'. 
              3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore,  che
          assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
          base  delle  direttive  impartite  dall'organo  di  vertice
          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
          informazione, assicurando il massimo grado di  trasparenza,
          chiarezza e tempestivita' delle  comunicazioni  da  fornire
          nelle materie di interesse dell'amministrazione. 
              4. I coordinatori e i  componenti  dell'ufficio  stampa
          non possono esercitare, per tutta la  durata  dei  relativi
          incarichi,    attivita'    professionali    nei     settori
          radiotelevisivo, del  giornalismo,  della  stampa  e  delle
          relazioni  pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono   essere
          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. 
              5.  Negli   uffici   stampa   l'individuazione   e   la
          regolamentazione dei profili  professionali  sono  affidate
          alla contrattazione collettiva nell'ambito di una  speciale
          area   di   contrattazione,    con    l'intervento    delle
          organizzazioni   rappresentative   della   categoria    dei
          giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Ai giornalisti  in  servizio  presso  gli  uffici
          stampa delle regioni a statuto speciale  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in via  transitoria,  sino
          alla definizione di una specifica disciplina  da  parte  di
          tali enti in sede di contrattazione collettiva  e  comunque
          non oltre il 31 ottobre 2019,  continua  ad  applicarsi  la
          disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti.».