Art. 3 
 
                  Indirizzo politico-amministrativo 
 
  1. Il Ministro e' l'organo di direzione politica del  Ministero  ed
esercita i compiti e le funzioni  attribuitegli  dalla  Costituzione,
dagli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e dalle altre leggi, avvalendosi degli uffici  di
diretta collaborazione. 
  2. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro e  svolgono  le
funzioni ed i compiti ad essi delegati. Il Sottosegretario  di  Stato
delegato dal Ministro presiede il Consiglio di amministrazione di cui
all'articolo 146 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3. I  Sottosegretari  di  Stato,  nello  svolgimento
delle loro funzioni e compiti, si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto
e dell'Ufficio legislativo in relazione alle rispettive competenze. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 4. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita' (art. 3 del decreto legislativo n.  29  del
          1993, come sostituito prima dall'art. 2 del  D.Lgs  n.  470
          del 1993, poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del
          1998 e successivamente modificato dall'art. 1  del  decreto
          legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli  organi  di  governo
          esercitano       le       funzioni       di       indirizzo
          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la
          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e
          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,
          in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente.» 
              «Art. 14. (Indirizzo politico-amministrativo  (art.  14
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -
          1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo  4,
          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'articolo 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei limiti stabiliti dallo stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le assegnazioni di personale, ivi  compresi  gli  incarichi
          anche  di  livello  dirigenziale  e  le  consulenze   e   i
          contratti, anche a  termine,  conferiti  nell'ambito  degli
          uffici di cui al presente comma,  decadono  automaticamente
          ove non confermati entro trenta giorni dal  giuramento  del
          nuovo Ministro. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della  legge
          15 maggio 1997,  n.  127.  Con  lo  stesso  regolamento  si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari   di    Stato.    Con    decreto    adottato
          dall'autorita' di governo competente, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato,  in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 146 del decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3  (Testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati civili dello Stato): 
              «Art.  146.  (Composizione  e  competenze).  -   Presso
          ciascun   Ministero,   Alto    Commissariato    od    altra
          amministrazione  centrale  e'   costituito   un   Consiglio
          d'amministrazione, presieduto dal Ministro  o  da  un  alto
          commissario o, per delega, da un sottosegretario  di  Stato
          oppure  dall'impiegato  con  qualifica  piu'  elevata.   Il
          Consiglio e' composto: a) dai direttori  generali  e  dagli
          impiegati con qualifica superiore,  che  hanno  l'effettiva
          direzione di  un  servizio  centrale;  b)  dagli  ispettori
          generali preposti a servizi  centrali  dell'amministrazione
          organicamente dipendenti dal Ministro;  c)  dal  presidente
          del  Consiglio  superiore  eventualmente  esistente  presso
          l'amministrazione; d) da rappresentanti  del  personale  in
          numero pari  ad  un  terzo,  e  comunque  non  inferiore  a
          quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da
          nominare all'inizio di ogni quadriennio,  con  decreto  del
          Ministro, sulla base delle elezioni  svolte  ai  sensi  del
          D.P.R. 22 luglio 1977, n. 721. 
              I membri di cui alle lettere  a)  e  b),  nei  casi  di
          assenza  o  di  legittimo  impedimento  o  di  vacanza  dei
          relativi posti, sono sostituiti da  coloro  che  secondo  i
          rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi
          membri siano in numero inferiore ad otto, il  consiglio  di
          amministrazione  e'  integrato  con  gli  impiegati   delle
          carriere  direttive  di  qualifica  piu'  elevata,   aventi
          maggiore anzianita' di qualifica. 
              Le funzioni  di  segretario  sono  disimpegnate  da  un
          impiegato dell'ufficio  del  personale  con  qualifica  non
          inferiore a direttore di sezione. 
              Il   Consiglio   di   amministrazione    esercita    le
          attribuzioni stabilite dalla legge in materia di  personale
          ed   esprime   il   proprio   avviso   sul    coordinamento
          dell'attivita' dei vari  uffici,  sulle  misure  idonee  ad
          evitare  interferenze  o   duplicazioni   e   ad   ottenere
          l'efficacia,  la   tempestivita'   e   la   semplificazione
          dell'azione  amministrativa  nonche'  su  tutte  le   altre
          questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo. 
              Quando il Consiglio si e' pronunciato, il suo parere e'
          unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari  per
          i quali occorre la decisione del Ministro. 
              Nelle  amministrazioni  civili   il   Consiglio   viene
          altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della
          ragioneria  centrale  competente,  sulle  proposte  annuali
          relative allo stato di previsione della spesa. 
              Per  gli  impiegati  con  qualifica  non  inferiore   a
          direttore  generale  le  attribuzioni  del   Consiglio   di
          amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei ministri. 
              Qualora  la  situazione   dei   ruoli   dei   personali
          dipendenti non consenta la costituzione  del  consiglio  di
          amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e'
          composto dagli otto impiegati delle carriere  direttive  di
          qualifica  piu'  elevata,  comunque  in   servizio   presso
          l'amministrazione interessata, aventi  maggiore  anzianita'
          di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla
          lettera d) del primo comma. 
              La composizione dei consigli di  amministrazione  delle
          amministrazioni autonome, della Ragioneria  generale  dello
          Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello
          spettacolo,   delle   informazioni   e   della   proprieta'
          intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo
          quanto previsto alla lettera d) del primo comma. 
              Il Consiglio  di  amministrazione  dell'amministrazione
          per le attivita' assistenziali italiane  ed  internazionali
          e' presieduto dal presidente dell'amministrazione  medesima
          ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. 
              Ai consigli di amministrazione previsti nei commi  nono
          e decimo, sono  conferite  in  aggiunta  alle  attribuzioni
          stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui
          ai commi 4 e 6. 
              In aggiunta ai membri previsti  dal  primo  comma,  del
          Consiglio  di  amministrazione  del  Ministero  dei  lavori
          pubblici fanno  parte  i  tre  presidenti  di  sezione  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani  nella
          qualifica. 
              Il   consiglio   di   amministrazione    esercita    le
          attribuzioni stabilite dalla legge in materia di  personale
          anche  per  quanto  riguarda  quello  ausiliario  e  quello
          operaio.».