Art. 5 
 
                          Principi generali 
 
  1. Gli uffici di cui  all'articolo  4  esercitano  le  funzioni  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
l'amministrazione, collaborando alla definizione  degli  obiettivi  e
all'elaborazione delle politiche  pubbliche,  nonche'  alla  relativa
valutazione  e  alle  connesse  attivita'   di   comunicazione,   con
particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo,  all'analisi
costi-benefici e alla congruenza tra obiettivi e risultati. 
  2. I capi degli uffici di cui  all'articolo  4  sono  nominati  dal
Ministro tra i soggetti  indicati  nell'articolo  18,  comma  1,  del
decreto legislativo. 
  3. I capi degli uffici di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e
d), sono coadiuvati nell'esercizio delle loro funzioni da  vice  capi
in numero non superiore a due. Nel caso di nomina di due  vice  capi,
il capo dell'ufficio designa il vice capo con funzioni vicarie. 
  4. I vice capi sono nominati dal Ministro, tra i soggetti  indicati
nell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo. 
  5. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, numero
2, della legge 12 agosto 1962, n. 1311. 
  6. L'organizzazione  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  e'
definita con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto. 
 
          Note all'art. 5: 
 
              - Per l'articolo 18 del citato decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1  della  citata
          legge 12 agosto 1962, n. 1311: 
              «Art.  1.  (Organico  dell'ispettorato   generale).   -
          L'ispettorato generale presso  il  Ministero  di  grazia  e
          giustizia e' posto alla  dipendenza  diretta  del  Ministro
          Guardasigilli ed e' costituito: 
                1) da  un  magistrato  di  Corte  di  cassazione  con
          ufficio direttivo, con le funzioni di capo dell'ispettorato
          generale; 
                2) da  un  magistrato  di  Corte  di  cassazione  con
          ufficio direttivo ovvero  da  un  magistrato  di  Corte  di
          cassazione, con le funzioni di vice  capo  dell'ispettorato
          generale; 
                3) da sette magistrati di Corte di cassazione, con le
          funzioni di ispettori generali capi; 
                4) da dodici magistrati di corte  d'appello,  con  le
          funzioni di ispettori generali. 
              I magistrati con  le  funzioni  di  ispettori  generali
          possono essere destinati, anche temporaneamente, e per  non
          oltre tre unita', con provvedimenti del capo  dell'ufficio,
          all'esercizio    di    funzioni    amministrative    presso
          l'Ispettorato generale.».