Art. 7 
 
                       Gabinetto del Ministro 
 
  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3,  comma  1,
il Ministro si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, salve le  specifiche
competenze  della  segreteria  del  Ministro,  delle  segreterie  dei
Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio legislativo e  dell'Ispettorato
generale.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  funzioni,  l'Ufficio  di
Gabinetto, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici
e dipartimenti del  Ministero,  assicura  i  rapporti  con  l'Ufficio
legislativo e l'Ispettorato generale e il coordinamento  degli  altri
uffici di diretta collaborazione, nonche' il raccordo tra le funzioni
di indirizzo  del  Ministro  e  le  attivita'  dei  dipartimenti  del
Ministero. L'Ufficio di Gabinetto tiene altresi' i rapporti  con  gli
organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati. 
  2. L'Ufficio di Gabinetto cura specificamente: a) i rapporti con il
Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo; b) i rapporti
con il Consiglio superiore della magistratura, per quanto concerne le
attribuzioni  proprie  del  Ministro  in  ordine  ai  magistrati;  c)
l'attivita' di supporto per la definizione degli obiettivi e  per  la
ripartizione  delle  risorse;  d)  l'esame   degli   atti   ai   fini
dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato. 
  3.   L'Ufficio   di   Gabinetto,    avvalendosi    di    specifiche
professionalita', cura l'attivita' di  coordinamento  tra  i  diversi
centri di responsabilita' per la formazione dei documenti di bilancio
e per i rapporti con gli organi di controllo e  l'attivita'  connessa
alla presentazione dei principali documenti  di  finanza  pubblica  e
della legge di bilancio, nonche' la predisposizione, in raccordo  con
l'Ufficio legislativo, delle relazioni  tecniche  e  delle  norme  di
copertura    di     provvedimenti     normativi     di     iniziativa
dell'amministrazione. 
  4. Per lo svolgimento della  propria  attivita'  internazionale  il
Ministro si avvale di  un  consigliere  diplomatico.  Il  consigliere
diplomatico,  con   l'ausilio   delle   specifiche   professionalita'
dell'Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento  delle  funzioni
di  cui  al  comma  5,  fornisce  supporto  all'attivita'  europea  e
internazionale   alla   quale    l'autorita'    politica    partecipi
direttamente. 
  5.  Al  fine  di  garantire  la   realizzazione   delle   direttive
politico-amministrative  nell'ambito  delle  relazioni   europee   ed
internazionali,  l'Ufficio  di  Gabinetto   cura   il   coordinamento
dell'attivita' internazionale assicurando il raccordo  dell'attivita'
svolta  in  sede  europea  e  internazionale  dagli  uffici   e   dai
dipartimenti del Ministero, nonche' il coordinamento con il Ministero
degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il
Dipartimento della Presidenza del  Consiglio  per  la  partecipazione
dell'Italia all'Unione europea di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  3  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 3. (Partecipazione all'Unione europea). -  1.  Il
          Presidente promuove e coordina l'azione del Governo diretta
          ad   assicurare   la   piena   partecipazione   dell'Italia
          all'Unione  europea  e  lo   sviluppo   del   processo   di
          integrazione europea. 
              2.   Compete   al   Presidente   del    Consiglio    la
          responsabilita'  per  l'attuazione  degli  impegni  assunti
          nell'ambito dell'Unione europea. A tal fine, il  Presidente
          si avvale di un apposito Dipartimento della Presidenza  del
          Consiglio. Di tale struttura si avvale,  altresi',  per  il
          coordinamento,  nella   fase   di   predisposizione   della
          normativa comunitaria, delle  amministrazioni  dello  Stato
          competenti per  settore,  delle  regioni,  degli  operatori
          privati e delle parti sociali interessate,  ai  fini  della
          definizione  della  posizione  italiana  da  sostenere,  di
          intesa con il Ministero degli affari  esteri,  in  sede  di
          Unione europea. 
              3. Restano ferme le attribuzioni regionali  in  materia
          di attuazione delle  norme  comunitarie  e  in  materia  di
          relazioni con le istituzioni comunitarie.».