Art. 8 
 
                         Ufficio legislativo 
 
  1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4,  comma  1,
lettera a), del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  il
Ministro si avvale dell'Ufficio legislativo. A  tal  fine,  l'Ufficio
legislativo provvede,  in  collaborazione  con  gli  altri  uffici  e
dipartimenti, anche avvalendosi di commissioni  di  studio  istituite
dal Ministro, ed assicurando il rispetto dei principi  e  criteri  di
cui all'articolo 7, comma 2, lettera  d),  del  decreto  legislativo,
allo  studio,  esame,   promozione   ed   attuazione   dell'attivita'
normativa. 
  2.   L'Ufficio   legislativo    attende,    inoltre,    all'analisi
tecnico-normativa    ed    all'analisi    dell'impatto    e     della
regolamentazione; fornisce pareri alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri sulle questioni di legittimita' costituzionale delle leggi e
sulla compatibilita' costituzionale delle  leggi  regionali  e,  alle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'interpretazione delle  leggi;
provvede, infine, all'esame dei provvedimenti sottoposti al visto del
Guardasigilli. 
  3. L'Ufficio legislativo  cura  il  coordinamento  delle  attivita'
connesse all'effettuazione dell'analisi di  impatto  regolamentare  e
della  valutazione  dell'impatto  della  regolamentazione   a   norma
dell'articolo 14, comma 9, della legge  28  novembre  2005,  n.  246,
coinvolgendo le articolazioni dell'amministrazione interessate. 
 
          Note all'art. 8: 
 
              - Per gli articoli 4 del citato decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e 7 del citato decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, vedi nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1. (Finalita' ed ambito di applicazione  (art.  1
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  modificato
          dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -  1.
          Le   disposizioni   del   presente   decreto   disciplinano
          l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro  e  di
          impiego alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,
          tenuto conto delle  autonomie  locali  e  di  quelle  delle
          regioni   e   delle   province   autonome,   nel   rispetto
          dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al  fine
          di: 
                a) accrescere l'efficienza delle  amministrazioni  in
          relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi  dei
          Paesi dell'Unione europea,  anche  mediante  il  coordinato
          sviluppo di sistemi informativi pubblici; 
                b)  razionalizzare  il  costo  del  lavoro  pubblico,
          contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
          indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica; 
                c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
          umane  nelle  pubbliche  amministrazioni,  assicurando   la
          formazione e  lo  sviluppo  professionale  dei  dipendenti,
          applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro
          privato, garantendo pari opportunita' alle  lavoratrici  ed
          ai lavoratori  nonche'  l'assenza  di  qualunque  forma  di
          discriminazione e di violenza morale o psichica. 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              3. Le disposizioni del presente  decreto  costituiscono
          principi fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della
          Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario  si  attengono
          ad esse tenendo conto  delle  peculiarita'  dei  rispettivi
          ordinamenti. I principi desumibili  dall'articolo  2  della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive  modificazioni,
          e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997,  n.
          59,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          costituiscono altresi', per le Regioni a statuto speciale e
          per le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  norme
          fondamentali    di    riforma    economico-sociale    della
          Repubblica.». 
              - Per l'articolo 14, comma 9,  della  citata  legge  28
          novembre 2005, n. 246, vedi nelle note alle premesse.