Art. 9 
 
                        Ispettorato generale 
 
  1. L'Ispettorato generale, raccordandosi con i dipartimenti, svolge
compiti di controllo nelle materie e secondo  le  modalita'  previste
dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311, e dall'articolo 8 della legge 24
marzo 1958, n. 195, ed esegue i  controlli  di  cui  all'articolo  1,
comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  riferendone  l'esito
direttamente  al  Ministro  ovvero  al  Consiglio   superiore   della
magistratura, quando opera su richiesta dello stesso. 
 
          Note all'art. 9: 
 
              - Per l'articolo 8 della citata legge 24 marzo 1958, n.
          195, vedi nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 58,  della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
          della finanza pubblica): 
              «Art.  1.  (Misure  in  materia  di  sanita',  pubblico
          impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza
          e assistenza). - La trasformazione del rapporto  di  lavoro
          da tempo  pieno  a  tempo  parziale  puo'  essere  concessa
          dall'amministrazione entro sessanta giorni  dalla  domanda,
          nella quale e' indicata  l'eventuale  attivita'  di  lavoro
          subordinato o autonomo che il dipendente intende  svolgere.
          L'amministrazione,  entro  il  predetto  termine,  nega  la
          trasformazione del rapporto nel  caso  in  cui  l'attivita'
          lavorativa di lavoro autonomo  o  subordinato  comporti  un
          conflitto  di  interessi  con  la  specifica  attivita'  di
          servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in  cui  la
          trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e  alla
          posizione   organizzativa   ricoperta    dal    dipendente,
          pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
          La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
          l'attivita'  lavorativa   di   lavoro   subordinato   debba
          intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
          e' tenuto, inoltre, a comunicare,  entro  quindici  giorni,
          all'amministrazione   nella    quale    presta    servizio,
          l'eventuale   successivo    inizio    o    la    variazione
          dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
          al  comma  57,  per  il  restante  personale  che  esercita
          competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
          e di sicurezza  dello  Stato,  di  ordine  e  di  sicurezza
          pubblica,  con  esclusione   del   personale   di   polizia
          municipale e provinciale, le modalita' di costituzione  dei
          rapporti di  lavoro  a  tempo  parziale  ed  i  contingenti
          massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  competente,  di  concerto  con   il
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».