Art. 6 
 
Delega al Governo in materia  di  rapporti  di  rappresentanza  degli
  atleti e delle societa' sportive e di accesso  ed  esercizio  della
  professione di agente sportivo. 
 
  1.  Allo  scopo  di   garantire   imparzialita',   indipendenza   e
trasparenza nell'attivita'  degli  agenti  sportivi,  il  Governo  e'
delegato ad adottare, entro dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti  legislativi  per  il
riordino delle disposizioni in materia di rapporti di  rappresentanza
degli atleti e delle societa' sportive  e  di  accesso  ed  esercizio
della professione di agente sportivo, secondo i seguenti  principi  e
criteri direttivi: 
    a) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei  o  per
specifiche attivita' o gruppi di attivita'; 
    b) coordinamento, sotto il profilo  formale  e  sostanziale,  del
testo delle disposizioni legislative  vigenti,  anche  apportando  le
opportune modifiche  volte  a  garantire  o  migliorare  la  coerenza
giuridica, logica  e  sistematica  della  normativa  e  ad  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
    c) indicazione esplicita delle norme  da  abrogare,  fatta  salva
comunque l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni  sulla
legge in generale premesse al codice civile; 
    d)  previsione  dei  principi   di   autonomia,   trasparenza   e
indipendenza  ai  quali  deve  attenersi  l'agente   sportivo   nello
svolgimento della sua professione; 
    e) introduzione di norme  per  la  disciplina  dei  conflitti  di
interessi, che garantiscano  l'imparzialita'  e  la  trasparenza  nei
rapporti tra gli atleti, le societa' sportive e gli agenti, anche nel
caso in cui l'attivita' di questi  ultimi  sia  esercitata  in  forma
societaria; 
    f) individuazione, anche in ragione dell'entita' del compenso, di
modalita'  di  svolgimento  delle  transazioni  economiche   che   ne
garantiscano la regolarita', la trasparenza  e  la  conformita'  alla
normativa,  comprese   le   previsioni   di   carattere   fiscale   e
previdenziale; 
    g)  previsione  di  misure  idonee  a  introdurre  una  specifica
disciplina volta a garantire la  tutela  dei  minori,  con  specifica
definizione dei limiti e delle modalita' della loro rappresentanza da
parte di agenti sportivi; 
    h)  definizione  di  un  quadro  sanzionatorio  proporzionato  ed
efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti  stipulati
dagli assistiti. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e di  Bolzano.  Gli  schemi  dei  decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione  del  parere
da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i profili finanziari, da rendere entro il termine  di  quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono
essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione  del  parere
scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di  cui
al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine  e'  prorogato  di
novanta giorni. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto  dei
principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi  1
e 2, il Governo puo' adottare disposizioni integrative  e  correttive
dei decreti medesimi. 
  4. Dall'attuazione della delega  di  cui  al  comma  1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.