Art. 16 
 
                         Funzioni e compiti 
 
  1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance svolge
le funzioni e i compiti di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto
legislativo n. 150 del 2009, ed ogni altra funzione attribuita  dalla
legge. 
  2.  L'Organismo,   sulla   base   di   appositi   modelli   forniti
dall'Autorita' di cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, cura annualmente la realizzazione  di  indagini
sul personale dipendente volte a rilevare  il  livello  di  benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema  di  valutazione
nonche'  la  rilevazione  della  valutazione  del  proprio  superiore
gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla  predetta
Autorita'. 
  3. La validazione della Relazione sulla performance  e'  condizione
inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il  merito  di
cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  4. Agli oneri per il funzionamento dell'Organismo si  provvede  nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - Si riportano i testi degli articoli 13 e 14, comma 2,
          del citato decreto legislativo n. 150 del 2009: 
              «Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1.  La
          Commissione istituita in attuazione dell'art. 4,  comma  2,
          lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata
          Autorita' nazionale anticorruzione  ai  sensi  dell'art.  1
          della legge 6 novembre 2012, n.  190  e  dell'art.  19  del
          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione  di
          indipendenza di  giudizio  e  di  valutazione  e  in  piena
          autonomia,  in  collaborazione  con   la   Presidenza   del
          Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ed
          eventualmente in raccordo  con  altri  enti  o  istituzioni
          pubbliche. 
              2. Mediante intesa tra la Conferenza  delle  Regioni  e
          delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e  l'Autorita'  sono
          definiti   i   protocolli   di   collaborazione   per    la
          realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8. 
              3.  L'Autorita'  e'  organo  collegiale  composto   dal
          presidente e da quattro componenti scelti  tra  esperti  di
          elevata       professionalita',       anche        estranei
          all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia  e
          all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato,
          di notoria indipendenza e comprovata esperienza in  materia
          di contrasto alla corruzione. Il presidente e i  componenti
          sono  nominati,  tenuto  conto  del  principio  delle  pari
          opportunita' di genere, con decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri,  previo  parere  favorevole   delle   Commissioni
          parlamentari competenti  espresso  a  maggioranza  dei  due
          terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione,  di  concerto  con   il   Ministro   della
          giustizia e il Ministro  dell'interno;  i  componenti  sono
          nominati  su  proposta  del  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione.  Il  presidente  e  i
          componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti  tra
          persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
          in partiti politici o in  organizzazioni  sindacali  o  che
          abbiano rivestito tali incarichi e  cariche  nei  tre  anni
          precedenti la nomina e, in  ogni  caso,  non  devono  avere
          interessi di qualsiasi natura in conflitto con le  funzioni
          dell'Autorita'. I componenti sono nominati per  un  periodo
          di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 
              4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta  da
          un   Segretario   generale   nominato   con   deliberazione
          dell'Autorita'  medesima  tra  soggetti  aventi   specifica
          professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
          campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri
          regolamenti le norme concernenti il proprio  funzionamento.
          Nei limiti delle  disponibilita'  di  bilancio  l'Autorita'
          puo' avvalersi  di  non  piu'  di  10  esperti  di  elevata
          professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e
          della lotta  alla  corruzione,  con  contratti  di  diritto
          privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere
          indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica. 
              5. 
              6. L'Autorita'  nel  rispetto  dell'esercizio  e  delle
          responsabilita' autonome di  valutazione  proprie  di  ogni
          amministrazione: 
                a); 
                b); 
                c); 
                d); 
                e) adotta le linee guida per la  predisposizione  dei
          Programma triennale per la trasparenza  e  l'integrita'  di
          cui ( (all'art. 10, comma 8,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2013, n. 33) ); 
                f); 
                g); 
                h); 
                i); 
                l; 
                m); 
                n); 
                o); 
                p); 
              7. 
              8. Presso  l'Autorita'  e'  istituita  la  Sezione  per
          l'integrita'  nelle  amministrazioni   pubbliche   con   la
          funzione di  favorire,  all'interno  della  amministrazioni
          pubbliche,  la   diffusione   della   legalita'   e   della
          trasparenza e sviluppare interventi a favore della  cultura
          dell'integrita'.  La  Sezione  promuove  la  trasparenza  e
          l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a  tale  fine
          predispone le  linee  guida  del  Programma  triennale  per
          l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11,  ne  verifica
          l'effettiva adozione e vigila sul rispetto  degli  obblighi
          in  materia   di   trasparenza   da   parte   di   ciascuna
          amministrazione. 
              9.  I  risultati  dell'attivita'  dell'Autorita'   sono
          pubblici. L'Autorita' assicura la  disponibilita',  per  le
          associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
          ogni altro osservatore qualificato, di  tutti  i  dati  sui
          quali la valutazione si  basa  e  trasmette  una  relazione
          annuale   sulle   proprie   attivita'   al   Ministro   per
          l'attuazione del programma di Governo. 
              10. Dopo  cinque  anni,  dalla  data  di  costituzione,
          l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi
          dei propri risultati ed un  giudizio  sull'efficacia  della
          sua  attivita'  e  sull'adeguatezza  della   struttura   di
          gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte  di
          integrazioni o modificazioni dei  propri  compiti.  L'esito
          della  valutazione  e  le  eventuali  raccomandazioni  sono
          trasmesse al Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione   e   pubblicate   sul   sito   istituzionale
          dell'Autorita'. 
              11.  Con  decreto  del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  di  concerto   con   il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono  stabilite  le
          modalita'   di   organizzazione,   le   norme   regolatrici
          dell'autonoma gestione finanziaria dell'Autorita' e fissati
          i compensi per i componenti. 
              12.  Il  sistema   di   valutazione   delle   attivita'
          amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di
          cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009,  n.
          213, e' svolto dall'Agenzia nazionale  di  valutazione  del
          sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel  rispetto
          del presente decreto. 
              13. Agli oneri derivanti dal presente articolo  pari  a
          due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2010   si   provvede   nei   limiti
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.  4,  comma  3,
          primo  periodo,  della  legge  4   marzo   2009,   n.   15.
          All'attuazione della lettera p) del  comma  6  si  provvede
          nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4,
          comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n.  15,
          ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita'
          di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  14  del  citato   decreto
          legislativo n. 150 del 2009, si veda  nelle  note  all'art.
          14.