Art. 14 
 
 
           Disposizioni urgenti in materia di ILVA S.p.A. 
 
  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo,  le  parole  «dell'A.I.A.»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del Piano Ambientale medesimo»; 
    b) al secondo periodo, dopo le parole  «in  quanto  costituiscono
adempimento» sono inserite  le  seguenti:  «dei  doveri  imposti  dal
suddetto Piano Ambientale, nonche' esecuzione»; 
    c) al terzo periodo, dopo le parole  «condotte  poste  in  essere
fino al 6  settembre  2019»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  fatta
eccezione per l'affittuario o  acquirente  e  i  soggetti  da  questi
funzionalmente delegati, per i quali la disciplina di cui al  secondo
periodo si applica con riferimento alle condotte poste in  essere  in
esecuzione del suddetto  Piano  Ambientale  sino  alla  scadenza  dei
termini  di  attuazione  stabiliti  dal  Piano  stesso  per  ciascuna
prescrizione ivi prevista che venga in rilievo con  riferimento  alle
condotte poste in essere da detti soggetti,  ovvero  dei  piu'  brevi
termini che l'affittuario o acquirente si sia impegnato a  rispettare
nei  confronti  della  gestione  commissariale  di  ILVA  S.p.A.   in
amministrazione straordinaria.»; 
    d) e' aggiunto infine il seguente periodo: «In ogni  caso,  resta
ferma la responsabilita' in  sede  penale,  civile  e  amministrativa
derivante dalla violazione di norme poste a  tutela  della  salute  e
della sicurezza dei lavoratori».