Art. 15 
 
 
             Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 
                        30 aprile 2019, n. 34 
 
  1. All'articolo  47  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, quarto periodo, le  parole  «di  lavori»  sono
sostituite  dalle  seguenti:   «,   sub-fornitori,   sub-appaltatori,
sub-affidatari»; 
    b)   al   comma   1-ter,   quinto   periodo,   le   parole   «del
sub-appaltatore,  del  sub-affidatario  o  del  sub-fornitore   verso
l'appaltatore  o  l'affidatario   del   contraente   generale»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dei  beneficiari   del   fondo   verso
l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del  contraente
generale»; 
    c) al comma 1-ter sono inseriti, in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali  in  merito  ai
crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il  contraente
generale o l'affidatario del  contraente  generale  non  e'  ostativa
all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione  delle  risorse
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  verifica  la
sussistenza  delle  condizioni  di   regolarita'   contributiva   del
richiedente   attraverso   il   documento   unico   di    regolarita'
contributiva, in  mancanza  delle  stesse,  dispone  direttamente  il
pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo
salva-opere e del credito  certificato  del  richiedente  stesso,  in
favore degli enti  previdenziali,  assicurativi,  compresa  la  cassa
edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31,  commi  3  e
8-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla   legge   9   agosto   2013,   n.   98.   Prima
dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente  al  pagamento
in  conformita'  alle  disposizioni  del  periodo  precedente.  Resta
impregiudicata la possibilita' per il beneficiario di  accedere  alle
risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi
e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento  ovvero  abbia
aderito  a  procedure  di  definizione   agevolata   previste   dalla
legislazione vigente. Resta altresi' impregiudicata  la  prosecuzione
di eventuali azioni giudiziarie nei confronti  dell'erario,  di  enti
previdenziali e assicurativi.».