Art. 6 Consiglio tecnico-scientifico degli esperti 1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro, rispondendo direttamente al Direttore generale del tesoro, e svolge funzioni di elaborazione, analisi e studio nelle materie di competenza del Dipartimento. 2. Il Consiglio e' composto da sedici membri scelti tra docenti universitari ed esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale del Dipartimento. Gli incarichi sono rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del Ministro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sui limiti retributivi. 3. Le funzioni di supporto e di segreteria sono assicurate dalle strutture dipartimentali. 4. Il Consiglio e' articolato in: a) un collegio tecnico-scientifico composto da otto membri, con funzioni di consulenza nell'ambito delle competenze del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria; b) un collegio degli esperti composto da otto membri con funzioni di analisi di problemi giuridici, economici e finanziari. In particolare il collegio si occupa di: 1) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; 2) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Dipartimento del tesoro nei vari organismi internazionali. A tal fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici.