Art. 6 
 
             Consiglio tecnico-scientifico degli esperti 
 
  1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera  presso  il
Dipartimento  del  tesoro,  rispondendo  direttamente  al   Direttore
generale del tesoro, e svolge funzioni  di  elaborazione,  analisi  e
studio nelle materie di competenza del Dipartimento. 
  2. Il Consiglio e' composto da sedici  membri  scelti  tra  docenti
universitari  ed  esperti  dotati  di  una  specifica  e   comprovata
specializzazione    professionale    nelle     discipline     oggetto
dell'attivita' istituzionale del  Dipartimento.  Gli  incarichi  sono
rinnovabili. I compensi dei componenti sono stabiliti con decreto del
Ministro,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti   sui   limiti
retributivi. 
  3. Le funzioni di supporto e di segreteria  sono  assicurate  dalle
strutture dipartimentali. 
  4. Il Consiglio e' articolato in: 
  a) un collegio tecnico-scientifico composto  da  otto  membri,  con
funzioni di consulenza nell'ambito delle competenze del Dipartimento,
con particolare riguardo alla trattazione  di  problemi  a  carattere
tecnico-scientifico  in  materia  di   programmazione   economica   e
finanziaria; 
  b) un collegio degli esperti composto da otto membri  con  funzioni
di  analisi  di  problemi  giuridici,  economici  e  finanziari.   In
particolare il collegio si occupa di: 
  1) compiere studi e formulare proposte  per  la  definizione  degli
indirizzi di politica finanziaria; 
  2)  analizzare  i  problemi  connessi   alla   partecipazione   del
Dipartimento del tesoro nei  vari  organismi  internazionali.  A  tal
fine, su mandato del direttore generale del tesoro, i singoli esperti
possono rappresentare l'amministrazione  in  organismi  nazionali  ed
internazionali e svolgere altri compiti specifici.