Art. 94 
 
Modifiche all'articolo 4 delle norme di attuazione del  codice  della
            giustizia contabile - Registri di segreteria 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, delle norme di  attuazione  del  codice
della giustizia contabile dopo le parole «le norme delle disposizioni
del» sono inserite le seguenti: «Titolo II,». 
 
          Note all'art. 94: 
 
              - Si riporta l'articolo 4 delle norme di attuazione del
          codice  della  giustizia  contabile,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Registri di segreteria). -  1.  Con  decreti
          del Presidente della  Corte  dei  conti,  e  in  attuazione
          dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui
          all'Allegato  1  (di  seguito  codice),  sono  stabiliti  i
          registri che devono essere tenuti, a cura delle  segreterie
          delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari
          della Corte dei conti. 
                2.  Ai  registri  di  segreteria  ed  agli  atti  del
          segretario si applicano, in quanto  compatibili,  le  norme
          delle  disposizioni  del  Titolo   II,   Capo   III   delle
          disposizioni  di  attuazione  del   codice   di   procedura
          civile.».