Art. 95 
 
Modifiche al Capo VII delle norme  di  attuazione  del  codice  della
                         giustizia contabile 
 
  1. Al Capo VII delle norme di attuazione del codice della giustizia
contabile, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 25-bis (Tirocinio formativo presso la Corte dei  conti).  -
1. La  formazione  teorico-pratica,  prevista  dall'articolo  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, puo' essere svolta anche presso  la
Corte dei conti, sia nelle sezioni giurisdizionali che di  controllo,
sia  presso  gli  uffici  della  procura  generale  e  delle  procure
regionali. 
    2. I requisiti, le modalita' e gli effetti  della  partecipazione
al periodo di formazione  teorico-pratica  presso  gli  uffici  della
Corte dei conti sono disciplinati dall'articolo 73 del  decreto-legge
n. 69 del 2013 conformemente a quanto previsto per gli  altri  uffici
giudiziari. 
    3. Con decreto del presidente della Corte dei conti, su  proposta
del Segretario generale, sono disciplinate le modalita' di erogazione
della borsa di studio, a valere sul bilancio autonomo della Corte dei
conti.».