Art. 10
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale
sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli
47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e nel rispetto
degli accordi collettivi nazionali di lavoro.
2. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale
ricevono la prevista formazione a cura dell'Amministrazione secondo
quanto previsto dall'articolo 37, comma 10, del decreto legislativo
n. 81 del 2008.
3. La definizione del numero, delle modalita' di designazione o di
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del
personale della Polizia di Stato, del tempo di lavoro retribuito e
degli strumenti per l'espletamento delle funzioni, nonche' le
modalita' e i contenuti della formazione, sono stabiliti in sede di
accordo nazionale quadro.
4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ricevono le
informazioni provenienti dagli uffici di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma l, lettera a), ai sensi dell'articolo 50, comma
l, lettera f), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 37, comma 10, 47,
48, 49 e 50, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle
premesse):
«Art. 37. - (Omissis).
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ha diritto ad una formazione particolare in materia di
salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.».
«Art. 47 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza). - 1. Il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' istituito a livello territoriale o di
comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le
modalita' di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e' eletto
o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano fino
a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
loro interno oppure e' individuato per piu' aziende
nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'art. 48.
4. Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori nell'ambito
delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai
lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalita' di designazione o di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonche' il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti
in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione
collettiva, avviene di norma in corrispondenza della
giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro,
individuata, nell'ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le
confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le
modalita' di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di
cui al comma 2 e' il seguente: a) un rappresentante nelle
aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b)
tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita' produttive
da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte
le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000
lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai
commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui
agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale.».
«Art. 48 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale). - 1. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'art.
47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 50 e i termini
e con le modalita' ivi previste con riferimento a tutte le
aziende o unita' produttive del territorio o del comparto
di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalita' di elezione o designazione del
rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli
accordi collettivi nazionali, interconfederali o di
categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei
predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione
sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni
di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito
non e' stato eletto o designato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui
all'art. 52. Con uno o piu' accordi interconfederali
stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative vengono individuati
settori e attivita', oltre all'edilizia, nei quali, in
ragione della presenza di adeguati sistemi di
rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticita', le aziende o unita' produttive, a condizione
che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di
pariteticita', non siano tenute a partecipare al Fondo di
cui all'art. 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e
del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui
al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di
infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene
previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto
delle modalita' di cui al presente articolo, al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico
o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza
territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di
cui all'art. 52 comunica alle aziende e ai lavoratori
interessati il nominativo del rappresentante della
sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
territoriale ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza concernente i rischi
specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei
rischi stessi. Le modalita', la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva secondo un percorso
formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3
mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di
aggiornamento annuale.
8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile
con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.».
«Art. 49 (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo). - 1. Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono
individuati nei seguenti specifici contesti produttivi
caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o
cantieri:
a) i porti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c)
e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorita'
portuale nonche' quelli sede di autorita' marittima da
individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della
salute e delle politiche sociali e dei trasporti, da
adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto; (171)
b) centri intermodali di trasporto di cui alla
direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006,
n. 3858;
c) impianti siderurgici;
d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa
quale entita' presunta dei cantieri, rappresentata dalla
somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,
anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le
opere;
e) contesti produttivi con complesse problematiche
legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti mediamente operanti nell'area
superiore a 500.
2. Nei contesti di cui al comma precedente il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle
aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalita'
di individuazione di cui al comma 2, nonche' le modalita'
secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di
cui all'art. 50 in tutte le aziende o cantieri del sito
produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la
sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.».
«Art. 50 (Attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza). - 1. Fatto salvo quanto
stabilito in sede di contrattazione collettiva, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
(Omissis).
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
(Omissis).».