Art. 11
Formazione, informazione e addestramento
1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e
l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del
2008.
2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n.
81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari,
direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalita'
ritenute dal datore di lavoro piu' idonee ad assicurare la facile
comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di
strumenti telematici.
3. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute
dei lavoratori, e' attuata, nell'ambito dei cicli formativi e
addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la
progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici
distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei
percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I
programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici e alle
peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della
Polizia di Stato.
4. Le attivita' addestrative e formative, definite a livello
centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di
frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni
matricolari degli interessati.
5. L'attivita' formativa, articolata in seminari, conferenze e
cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti
di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture
dallo stesso individuate.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle
note alle premesse):
«Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1. Il datore
di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una
adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
connessi alla attivita' della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso,
la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di
applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti
del servizio di prevenzione e protezione e del medico
competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche'
ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione
all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e
delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita' di protezione e
prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui
al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c),
anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la
informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene
previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.».