Art. 11 
 
              Formazione, informazione e addestramento 
 
  1. Il datore di lavoro assicura  l'informazione,  la  formazione  e
l'addestramento, come previsto dal  decreto  legislativo  n.  81  del
2008. 
  2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n.
81 del 2008  viene  erogata  attraverso  l'emanazione  di  circolari,
direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle  modalita'
ritenute dal datore di lavoro piu' idonee  ad  assicurare  la  facile
comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso  l'utilizzo  di
strumenti telematici. 
  3. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza  e  salute
dei  lavoratori,  e'  attuata,  nell'ambito  dei  cicli  formativi  e
addestrativi di base, sia per  l'immissione  nei  ruoli  che  per  la
progressione in carriera del personale, secondo  programmi  didattici
distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino  i  contenuti  dei
percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I
programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici  e  alle
peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della
Polizia di Stato. 
  4. Le  attivita'  addestrative  e  formative,  definite  a  livello
centrale, si concludono con il  rilascio  di  apposito  attestato  di
frequenza che costituisce titolo valido ai  fini  delle  trascrizioni
matricolari degli interessati. 
  5. L'attivita' formativa,  articolata  in  seminari,  conferenze  e
cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti
di formazione del  Ministero  dell'interno  ovvero  presso  strutture
dallo stesso individuate. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  36  del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica  v.  nelle
          note alle premesse): 
              «Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1.  Il  datore
          di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva  una
          adeguata informazione: 
                a) sui rischi per la salute e  sicurezza  sul  lavoro
          connessi alla attivita' della impresa in generale; 
                b) sulle procedure che riguardano il primo  soccorso,
          la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
                c)  sui  nominativi  dei  lavoratori  incaricati   di
          applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; 
                d) sui nominativi del responsabile  e  degli  addetti
          del servizio di  prevenzione  e  protezione  e  del  medico
          competente. 
              2. Il datore  di  lavoro  provvede  altresi'  affinche'
          ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
                a) sui rischi specifici cui e' esposto  in  relazione
          all'attivita'  svolta,  le  normative  di  sicurezza  e  le
          disposizioni aziendali in materia; 
                b) sui pericoli connessi  all'uso  delle  sostanze  e
          delle miscele pericolose sulla base delle schede  dei  dati
          di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme
          di buona tecnica; 
                c) sulle  misure  e  le  attivita'  di  protezione  e
          prevenzione adottate. 
              3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di  cui
          al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e  c),
          anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9. 
              4.  Il  contenuto  della   informazione   deve   essere
          facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire
          loro  di  acquisire  le   relative   conoscenze.   Ove   la
          informazione riguardi lavoratori  immigrati,  essa  avviene
          previa verifica della comprensione della lingua  utilizzata
          nel percorso informativo.».