Art. 12 
 
            Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, 
                interventi strutturali e manutenzioni 
 
  1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo n. 81 del 2008,  anche  sulla  base  di  speciali
capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli  strumenti  di  lavoro,
compresi quelli di  dissuasione,  di  difesa  e  di  autodifesa,  gli
specifici impianti, quali poligoni di tiro,  laboratori  di  analisi,
palestre e installazioni addestrative speciali, le  installazioni  di
sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e
i mezzi  operativi  sono  disciplinati  sulla  base  di  disposizioni
adottate sulla scorta del capitolato tecnico,  del  contratto  e  del
disciplinare di impiego  o  del  manuale  d'uso,  per  le  specifiche
esigenze di cui all'articolo 8, comma 2,  lettera  d),  del  presente
decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo  da  parte  di
personale dell'Amministrazione in  possesso  di  specifici  requisiti
tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora
non vi sia la disponibilita' di personale con i  suddetti  requisiti,
ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base  di
idonea motivazione, l'Amministrazione  puo'  avvalersi  di  personale
tecnico esterno. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli articoli 22, 23, e  24  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
          nelle note alle premesse): 
              «Art. 22 (Obblighi dei progettisti). - 1. I progettisti
          dei  luoghi  e  dei  posti  di  lavoro  e  degli   impianti
          rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
          salute e sicurezza  sul  lavoro  al  momento  delle  scelte
          progettuali e tecniche e scelgono attrezzature,  componenti
          e dispositivi di protezione rispondenti  alle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia. 
              Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei  fornitori).  -
          1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e
          la  concessione  in  uso   di   attrezzature   di   lavoro,
          dispositivi  di  protezione  individuali  ed  impianti  non
          rispondenti alle disposizioni legislative  e  regolamentari
          vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
              2.  In  caso   di   locazione   finanziaria   di   beni
          assoggettati a procedure di attestazione alla  conformita',
          gli  stessi  debbono  essere  accompagnati,  a   cura   del
          concedente, dalla relativa documentazione. 
              Art.  24  (Obblighi  degli  installatori).  -  1.   Gli
          installatori  e  montatori  di  impianti,  attrezzature  di
          lavoro  o  altri  mezzi  tecnici,  per  la  parte  di  loro
          competenza,  devono  attenersi  alle  norme  di  salute   e
          sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni  fornite  dai
          rispettivi fabbricanti.».