Art. 12
Controlli tecnici, verifiche, certificazioni,
interventi strutturali e manutenzioni
1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, anche sulla base di speciali
capitolati tecnici, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro,
compresi quelli di dissuasione, di difesa e di autodifesa, gli
specifici impianti, quali poligoni di tiro, laboratori di analisi,
palestre e installazioni addestrative speciali, le installazioni di
sicurezza e le attrezzature di protezione individuali e di reparto, e
i mezzi operativi sono disciplinati sulla base di disposizioni
adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del
disciplinare di impiego o del manuale d'uso, per le specifiche
esigenze di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del presente
decreto, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di
personale dell'Amministrazione in possesso di specifici requisiti
tecnici o professionali, se previsti dalla normativa vigente. Qualora
non vi sia la disponibilita' di personale con i suddetti requisiti,
ai sensi della normativa e delle disposizioni vigenti, sulla base di
idonea motivazione, l'Amministrazione puo' avvalersi di personale
tecnico esterno.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 22, 23, e 24 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 22 (Obblighi dei progettisti). - 1. I progettisti
dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti
rispettano i principi generali di prevenzione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti
e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia.
Art. 23 (Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori). -
1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e
la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuali ed impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni
assoggettati a procedure di attestazione alla conformita',
gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del
concedente, dalla relativa documentazione.
Art. 24 (Obblighi degli installatori). - 1. Gli
installatori e montatori di impianti, attrezzature di
lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro
competenza, devono attenersi alle norme di salute e
sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.».