Art. 13
Valutazione dei rischi
1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 17, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 81
del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e nei
luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle
disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali,
delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 12,
ovvero al loro approvvigionamento e fornitura, hanno l'obbligo di
individuare e comunicare ai datori di lavoro destinatari finali le
seguenti informazioni:
a) la natura, la tipologia e le caratteristiche costruttive dei
materiali e dei loro componenti;
b) i rischi per la salute e la sicurezza del personale, in
conseguenza del loro utilizzo;
c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da
adottare nel loro utilizzo, al fine di eliminare, ridurre o contenere
i rischi per la salute.
2. I datori di lavoro, ricevute le informazioni di cui al comma 1,
ne tengono conto nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del
2008.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 28 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dello stress
lavoro-correlato e' definita in base alle indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul
lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008,
tenendo conto delle particolari caratteristiche e modalita' delle
prestazioni lavorative.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 6, 17, comma 1,
lettera a), e 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse):
«Art. 6 (Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro). - 1. Presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e' istituita la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza
sul lavoro. La Commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico;
d) un rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) un rappresentante del Ministero della difesa, un
rappresentante del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca o un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente
della Commissione, ravvisando profili di specifica
competenza, ne disponga la convocazione;
g) sei rappresentanti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
h) sei esperti designati delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
i) sei esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene
industriale e impiantistica industriale;
m) un rappresentante dell'ANMIL.
2. Per ciascun componente puo' essere nominato un
supplente, il quale interviene unicamente in caso di
assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono
altresi' partecipare rappresentanti di altre
amministrazioni centrali dello Stato in ragione di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con
particolare riferimento a quelle relative alle differenze
di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione
per le problematiche di cui all'art. 11, comma 1, lettera
c).
3. All'inizio di ogni mandato la Commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La Commissione si avvale della consulenza degli
istituti pubblici con competenze in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e puo' richiedere la partecipazione di
esperti nei diversi settori di interesse.
5. I componenti della Commissione e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali, su designazione degli organismi
competenti e durano in carica cinque anni. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati le modalita' e i
termini per la designazione e l'individuazione dei
componenti di cui al comma 1, lettere g), h), i) e l).
6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono
fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza
qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni
di segreteria sono svolte da personale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali appositamente assegnato.
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a
partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun
compenso, rimborso spese o indennita' di missione.
8. La Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro ha il compito di:
a) esaminare i problemi applicativi della normativa
di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per
lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione
vigente;
b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal
Comitato di cui all'art. 5;
c) definire le attivita' di promozione e le azioni di
prevenzione di cui all'art. 11;
d) validare le buone prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti
dal sistema informativo di cui all'art. 8, una relazione
sullo stato di applicazione della normativa di salute e
sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle
commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle
regioni;
f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010,
le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo
conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici
di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e dell'interno acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione
procede al monitoraggio dell'applicazione delle suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle
medesime;
g) elaborare i criteri finalizzati alla definizione
del sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi di cui all'art. 27. Il sistema di
qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici
di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in
considerazione delle specificita' dei settori produttivi di
riferimento, orientino i comportamenti dei datori di
lavoro, anche secondo i principi della responsabilita'
sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati,
ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente;
i) valutare le problematiche connesse all'attuazione
delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza
del lavoro;
i-bis) redigere ogni cinque anni una relazione
sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del
Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le
direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e
94/33/CE, con le modalita' previste dall'art. 17-bis della
direttiva 89/391/CEE del Consiglio;
l) promuovere la considerazione della differenza di
genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla
predisposizione delle misure di prevenzione;
m) indicare modelli di organizzazione e gestione
aziendale ai fini di cui all'art. 30. La Commissione
monitora ed eventualmente rielabora le suddette procedure,
entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto con il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati per
l'adozione ed efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e
medie imprese;
m-bis) elaborare criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,
anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di
riferimento;
m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la
redazione del documento di valutazione dei rischi di cui
all'art. 26, comma 3, anche previa individuazione di
tipologie di attivita' per le quali l'obbligo in parola non
operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali
ambiti risulti irrilevante;
m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La
Commissione monitora l'applicazione delle suddette
indicazioni metodologiche al fine di verificare l'efficacia
della metodologia individuata, anche per eventuali
integrazioni alla medesima.».
«Art. 17 (Obblighi del datore di lavoro non
delegabili). - 1. Il datore di lavoro non puo' delegare le
seguenti attivita':
a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall'art.
28;
(Omissis).».
«Art. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi). - 1.
La valutazione di cui all'art. 17, comma 1, lettera a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonche' nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo
europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche'
quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la
prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
temporanei o mobili, come definiti dall'art. 89, comma 1,
lettera a), del presente decreto, interessati da attivita'
di scavo.
1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto delle indicazioni
di cui all'art. 6, comma 8, lettera m-quater), e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette
indicazioni e comunque, anche in difetto di tale
elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera
a), redatto a conclusione della valutazione, puo' essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53,
su supporto informatico e deve essere munito anche tramite
le procedure applicabili ai supporti informatici di cui
all'art. 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione
del documento medesimo da parte del datore di lavoro
nonche', ai soli fini della prova della data, dalla
sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato, e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi
per la sicurezza e la salute durante l'attivita'
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri
di redazione del documento e' rimessa al datore di lavoro,
che vi provvede con criteri di semplicita', brevita' e
comprensibilita', in modo da garantirne la completezza e
l'idoneita' quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di cui
all'art. 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione
delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso
di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e
del medico competente che ha partecipato alla valutazione
del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacita' professionale, specifica
esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve
altresi' rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei
successivi titoli del presente decreto.
3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il
datore di lavoro e' tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attivita'. Anche in caso di costituzione di nuova impresa,
il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza,
attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli
obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e
al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede,
su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,
l'Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie
locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle
Regioni e i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera
ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti
tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la
predetta attivita' con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.».