Art. 14
Documento unico di valutazione
dei rischi da interferenze
l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e' vietata
la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti
istituzionali, si applicano i seguenti criteri:
a) nella predisposizione delle gare di appalto o di
somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi
relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attivita'
delle imprese appaltatrici, sono indicati omettendo le specifiche
informazioni di cui e' vietata o ritenuta inopportuna la
divulgazione;
b) il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
tra le attivita' svolte dal personale in servizio nelle articolazioni
e strutture di cui all'articolo l e quelle svolte dalle imprese
appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e' elaborato dal
datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il datore
di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il
contratto e dal datore di lavoro dell'organismo destinatario dei
servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26, comma
3-ter, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Alla valutazione
integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il datore di
lavoro appaltatore.
2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di
cui e' vietata la divulgazione:
a) non e' allegato al contratto di appalto, subappalto o
somministrazione, ma ne e' fatta esplicita menzione nello stesso ed
e' custodito, con le misure finalizzate a salvaguardare le
informazioni in esso contenute, presso la sede del datore di lavoro
committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide
con il committente, il documento e' custodito presso la sede sia del
committente che del datore di lavoro destinatario dello specifico
servizio, lavoro, opera o fornitura;
b) e' visionato dai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza dell'organismo destinatario dei servizi, lavori opere o
forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse, dai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa
appaltatrice.
3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici
per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli
adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008 sono a carico del
datore di lavoro delle medesime imprese.
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 26, comma 3-ter, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
nelle note alle premesse):
«Art. 26. - 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia
affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i
casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
committente, il soggetto che affida il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante
una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi
alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il
soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi in cui verra' espletato l'appalto;
l'integrazione, sottoscritta per accettazione
dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.».