Art. 14 
 
                   Documento unico di valutazione 
                     dei rischi da interferenze 
 
  l. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui e'  vietata
la divulgazione  nell'interesse  della  tutela  dell'ordine  e  della
sicurezza   pubblica   o   per   evitare   pregiudizio   ai   compiti
istituzionali, si applicano i seguenti criteri: 
    a)  nella  predisposizione   delle   gare   di   appalto   o   di
somministrazione di servizi,  lavori,  opere  o  forniture,  i  costi
relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attivita'
delle imprese appaltatrici, sono  indicati  omettendo  le  specifiche
informazioni  di  cui  e'   vietata   o   ritenuta   inopportuna   la
divulgazione; 
    b) il documento unico di valutazione dei rischi  da  interferenze
tra le attivita' svolte dal personale in servizio nelle articolazioni
e strutture di cui all'articolo  l  e  quelle  svolte  dalle  imprese
appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture e'  elaborato  dal
datore di lavoro committente ovvero in tutti i casi in cui il  datore
di lavoro non coincide con il committente, dal soggetto che affida il
contratto e dal datore  di  lavoro  dell'organismo  destinatario  dei
servizi, lavori, opere o forniture, ai sensi dell'articolo 26,  comma
3-ter, del decreto legislativo  n.  81  del  2008.  Alla  valutazione
integrativa dei rischi da interferenze collabora anche il  datore  di
lavoro appaltatore. 
  2. Il documento di cui al comma 1, qualora contenga informazioni di
cui e' vietata la divulgazione: 
    a)  non  e'  allegato  al  contratto  di  appalto,  subappalto  o
somministrazione, ma ne e' fatta esplicita menzione nello  stesso  ed
e'  custodito,  con  le  misure  finalizzate   a   salvaguardare   le
informazioni in esso contenute, presso la sede del datore  di  lavoro
committente. In tutti i casi in cui il datore di lavoro non  coincide
con il committente, il documento e' custodito presso la sede sia  del
committente che del datore di  lavoro  destinatario  dello  specifico
servizio, lavoro, opera o fornitura; 
    b)  e'  visionato  dai  rappresentanti  dei  lavoratori  per   la
sicurezza dell'organismo destinatario dei  servizi,  lavori  opere  o
forniture e, limitatamente alle parti di loro stretto interesse,  dai
rappresentanti  dei  lavoratori   per   la   sicurezza   dell'impresa
appaltatrice. 
  3. Nei confronti del personale impiegato dalle imprese appaltatrici
per lo svolgimento dei servizi, opere e forniture, gli obblighi e gli
adempimenti previsti dal decreto n. 81 del 2008  sono  a  carico  del
datore di lavoro delle medesime imprese. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 26,  comma  3-ter,  del
          decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v.
          nelle note alle premesse): 
              «Art. 26. - 3-ter. Nei casi in  cui  il  contratto  sia
          affidato dai soggetti di cui  all'art.  3,  comma  34,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o  in  tutti  i
          casi in cui  il  datore  di  lavoro  non  coincide  con  il
          committente, il soggetto che affida il contratto redige  il
          documento di valutazione dei rischi da interferenze recante
          una valutazione ricognitiva dei  rischi  standard  relativi
          alla   tipologia   della   prestazione    che    potrebbero
          potenzialmente derivare dall'esecuzione del  contratto.  Il
          soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
          prima  dell'inizio  dell'esecuzione,  integra  il  predetto
          documento riferendolo ai rischi specifici  da  interferenza
          presenti nei luoghi  in  cui  verra'  espletato  l'appalto;
          l'integrazione,     sottoscritta      per      accettazione
          dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.».