Art. 8
Campo di applicazione
l. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalita'
di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del
2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici
della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno
destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal
decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in
servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al
servizio espletato e delle peculiarita' organizzative.
2. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero
alle peculiarita' organizzative di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in
relazione ai principi e alle finalita' istituzionali volte alla
salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica:
a) direzione delle attivita' funzionali all'espletamento dei
compiti istituzionali;
b) capacita' e prontezza di impiego del personale operativo e
relativo addestramento;
c) tutela delle informazioni relative all'efficienza
dell'apparato organizzativo, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica e al contrasto della criminalita', per le quali,
nell'interesse della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione
ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) particolarita' costruttive e di impiego di equipaggiamenti
speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unita'
navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico,
nonche' specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di
analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di
vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1,
comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Fatto salvo il dovere di intervento anche in caso di personale
esposizione al pericolo, il personale appartenente alla Polizia di
Stato deve adottare le misure di sicurezza e protezione anche
individuali predisposte per lo specifico impiego.
4. Negli immobili e nelle aree di pertinenza delle strutture di cui
al presente articolo sono salvaguardate, per le finalita' di cui al
comma 2, le caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali
preordinate a realizzare:
a) un adeguato livello di protezione e di tutela del personale in
servizio, in relazione alle specifiche condizioni di impiego, anche
con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa del personale
medesimo, nonche' delle sedi di servizio, installazioni e mezzi,
contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed
esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti e apparecchiature;
b) la sicurezza e la riservatezza delle telecomunicazioni e del
trattamento dei dati;
c) la prevenzione della fuga o da aggressioni, nonche' la
prevenzione di azioni di autolesionismo, delle persone detenute,
arrestate, fermate o trattenute.
Note all'art. 8:
- Per il testo degli articoli 3, comma 2 e 13, comma 3,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, v. nelle note
alle premesse.
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 1, commi 1 e 2, lettere d) e g), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della
direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori):
«Art. 1 (Campo d'applicazione). - 1. Le norme del
presente decreto legislativo si applicano ai seguenti
prodotti, cosi' come definiti all'art. 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto legislativo:
(Omissis).
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
(Omissis).
g) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini militari o di mantenimento dell'ordine;
(Omissis).».
- Per il testo dell'art. 74, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, (per la rubrica
v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 15.