Art. 9 
 
                    Funzioni di medico competente 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' e dei  luoghi  di  cui  al  presente
capo, le funzioni di medico competente sono  svolte  dai  medici  del
ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato  in  possesso
dei titoli o  requisiti  previsti  dall'articolo  38,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico
competente richieda accertamenti clinici e  strumentali  che  non  e'
possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali
accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite  convenzioni  con
enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con
oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si  procede  quando
non  sia  possibile  impiegare  i  medici  di  cui  al  comma  1  per
l'attivita' di sorveglianza nelle aree riservate  e  operative  e  in
quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di  cui
l'Amministrazione  si  avvale  ai  sensi  del  presente  comma   deve
possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
  3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici, o  presso
le quali  prestano  servizio  piu'  medici  competenti,  puo'  essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore. 
  4. Il Dipartimento della  pubblica  sicurezza  provvede  attraverso
specifici  percorsi  formativi  all'aggiornamento  professionale  dei
medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di
medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto  legislativo
5 ottobre  2000,  n.  334.  Presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza e' istituito, custodito ed aggiornato, un  apposito  elenco
dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di  medico
competente nell'ambito  delle  attivita'  e  dei  luoghi  di  cui  al
presente capo. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 38 del decreto  legislativo  9
          aprile 2008, n. 81, (per la  rubrica  v.  nelle  note  alle
          premesse), v. nelle note all'art. 7. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  del   decreto
          legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli  del
          personale direttivo e dirigente della Polizia di  Stato,  a
          norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo  2000,  n.
          78): 
              «Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). -  1.  I
          medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art.
          6, lettera z),  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
          indipendentemente dal diploma di  specializzazione  di  cui
          sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni: 
                a)   provvedono    all'accertamento    dell'idoneita'
          psicofisica dei candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai
          ruoli della  Polizia  di  Stato  ed  alla  verifica,  anche
          collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
          il personale in servizio; 
                b) provvedono all'assistenza sanitaria e di  medicina
          preventiva del personale della Polizia di Stato; 
                c)  in  relazione  alle  esigenze  di   servizio,   e
          limitatamente alle  proprie  attribuzioni,  possono  essere
          impiegati in operazioni di  polizia  ed  in  operazioni  di
          soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici; 
                d) svolgono attivita' di medico competente  ai  sensi
          dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81
          ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della
          Polizia di  Stato  e  di  quelle  di  cui  al  terzo  comma
          dell'art. 13 del medesimo decreto; 
                e) svolgono attivita'  di  vigilanza  in  materia  di
          manipolazione, preparazione e distribuzione di  alimenti  e
          bevande nelle mense e  negli  spacci  dell'Amministrazione,
          ferme restando le  attribuzioni  riservate  in  materia  ad
          altri soggetti dalla legislazione vigente; 
                f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
          anche con le stesse  attribuzioni  degli  ufficiali  medici
          delle  Forze  armate  e  del  settore  medico-legale  delle
          aziende sanitarie locali, ferme  restando  le  attribuzioni
          riservate in materia ad altri soggetti  dalla  legislazione
          vigente; 
                g)   provvedono    all'accertamento    dell'idoneita'
          all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno
          delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le
          stesse modalita' previste dal decreto  del  Ministro  della
          salute 24 aprile 2013; 
                h)   provvedono   all'istruttoria   delle    pratiche
          medico-legali del personale della Polizia di Stato e  fanno
          parte  delle  Commissioni  medico-legali   della   pubblica
          sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4,  lettera  a),  del
          decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito  dalla
          legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
                i)   partecipano,   con   voto   deliberativo,   alle
          commissioni di cui agli articoli  193  e  194  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche'  vengono  prese
          in esame pratiche  relative  a  personale  appartenente  ai
          ruoli della Polizia di Stato; 
                l)   provvedono,   anche   quali   componenti   delle
          Commissioni mediche ospedaliere della sanita'  e  militare,
          alle  valutazioni  collegiali  medico-legali  inerenti   il
          riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
          13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23  dicembre  2005,  n.
          266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge  23
          febbraio 1999, n. 44  (131),  in  materia  di  vittime  del
          dovere, della  criminalita'  organizzata,  del  terrorismo,
          delle richieste estorsive e dell'usura; 
                m)  partecipano  al  collegio  medico-legale  di  cui
          all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
                n) svolgono, presso gli istituti di  istruzione,  gli
          enti e reparti della Polizia di Stato, attivita'  didattica
          nel settore di competenza; 
                o) fanno parte delle commissioni  mediche  locali  di
          cui  all'art.  330  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  come  modificato  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.
          68; 
                p)  svolgono  accertamenti  e  attivita'  peritale  e
          medico-legale per conto dell'Amministrazione; 
                q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
          ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali. 
              2. Ai fini dell'espletamento delle  attivita'  previste
          dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza  puo'
          stipulare  convenzioni  con  enti  e  strutture   sanitarie
          pubbliche  e  private  e  con  singoli  professionisti   in
          possesso di particolari competenze. 
              3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui
          al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di
          altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula  di
          accordi e convenzioni con il  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza.».