Art. 9
Funzioni di medico competente
1. Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al presente
capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del
ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso
dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. Nel caso in cui, ai fini della sorveglianza sanitaria, il medico
competente richieda accertamenti clinici e strumentali che non e'
possibile effettuare con personale e mezzi dell'Amministrazione, tali
accertamenti sono eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con
enti pubblici e privati accreditati operanti in ambito sanitario, con
oneri a carico del datore di lavoro. Analogamente si procede quando
non sia possibile impiegare i medici di cui al comma 1 per
l'attivita' di sorveglianza nelle aree riservate e operative e in
quelle che presentano analoghe esigenze. Il personale esterno di cui
l'Amministrazione si avvale ai sensi del presente comma deve
possedere i requisiti o i titoli professionali previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. Nelle strutture sanitarie cui afferiscono piu' uffici, o presso
le quali prestano servizio piu' medici competenti, puo' essere
nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede attraverso
specifici percorsi formativi all'aggiornamento professionale dei
medici della Polizia di Stato in servizio che svolgono le funzioni di
medico competente, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334. Presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza e' istituito, custodito ed aggiornato, un apposito elenco
dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico
competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui al
presente capo.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, (per la rubrica v. nelle note alle
premesse), v. nelle note all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a
norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.
78):
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I
medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'art.
6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui
sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai
ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche
collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per
il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina
preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e
limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere
impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di
soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici;
d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della
Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma
dell'art. 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di
manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e
bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione,
ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad
altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica
anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici
delle Forze armate e del settore medico-legale delle
aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni
riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione
vigente;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneita'
all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno
delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le
stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della
salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche
medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno
parte delle Commissioni medico-legali della pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera a), del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle
commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese
in esame pratiche relative a personale appartenente ai
ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle
Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare,
alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il
riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge
13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23
febbraio 1999, n. 44 (131), in materia di vittime del
dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo,
delle richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui
all'art. 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli
enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica
nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di
cui all'art. 330 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
68;
p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e
medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi
ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste
dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'
stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie
pubbliche e private e con singoli professionisti in
possesso di particolari competenze.
3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui
al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di
altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di
accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica
sicurezza.».