Art. 28 
 
 
          Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  maggiormente  tracciabili  i  flussi  di
pagamento, di contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della
criminalita' organizzata, le societa' emittenti carte di credito, gli
operatori bancari, finanziari e  postali  non  possono  procedere  al
trasferimento  di  denaro  a  favore  di  soggetti  che  offrono  nel
territorio  dello   Stato,   attraverso   reti   telematiche   o   di
telecomunicazione,  giochi,  scommesse  o  concorsi  pronostici   con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,  licenza
od  altro  titolo   autorizzatorio   o   abilitativo   non   sospeso.
L'inosservanza dell'obbligo di  cui  al  presente  articolo  comporta
l'irrogazione,  alle  societa'  emittenti  carte  di  credito,   agli
operatori bancari, finanziari e postali, di  sanzioni  amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un  milione  e  trecentomila  euro  per
ciascuna violazione accertata. La competenza  all'applicazione  della
sanzione prevista nel presente articolo e' dell'ufficio  dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli dove ha sede  il  domicilio  fiscale  del
trasgressore. Con uno  o  piu'  provvedimenti  interdirigenziali  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro  e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le  modalita'
attuative delle  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  e  la
relativa decorrenza.  I  commi  da  29  a  31  dell'articolo  24  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogati.